Indubbiamente, tra i motivi che possono creare attrito nella definizione di una separazione altrimenti consensuale vi è la gestione dei figli minori.
Si tratta di un campo sconfinato e dalle mille sfacettature: ad esempio, un problema non indifferente riguarda la possibilità che il minore pernotti a casa del padre, non collocatario, anche infrasettimanalmente.
Un problema che si accentua quando il minore è veramente molto piccolo.
E' inutile negarlo: sia la prassi, sia la giurisprudenza tendono a considerare i papà quali incapaci ad attendere alle primarie necessità di un neonato o di un bambino sotto i tre anni, fissando proprio questo limite per il pernottamento.
Ma la conquista della bigenitorialità passa anche dalla condivisione di compiti e incombenze.
Sembra abbracciare questa filosofia la recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I, del 28 luglio n. 16125.
Ed infatti, la Suprema Corte ha stabilito che l'esclusione del pernottamento infrasettimanale dal papà non può essere basata unicamente sulla tenera età del minore.
Più specificatamente, la Suprema Corte ha stabilito che le pronunce dell'autorità giudiziaria devono sempre essere assunte per il supremo interesse del minore.
Dunque, il primo grado aveva escluso categoricamente la possibilità di pernotto del minore. Ipotesi poi nettamente ribaltata in appello, che anzi prevedeva la possibilità di un pernottamento infrasettimanale.
La Cassazione, dunque, rileva come i provvedimenti assunti debbano essere assunti nell'interesse del minore e, comunque, mirare sempre alla bigenitorialità.
Per questo motivo, la mera età del minore, in assenza di un vero e proprio pregiudizio per il bambino, non possa costituire un valido fondamento al divieto di pernotto presso il papà.
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