Nel nostro ordinamento esiste una norma, l'rt. 540 co. 2 Codice Civile, che garantisce il diritto di abitazione nella casa famigliare al coniuge supersiste.
Ciò significa che anche se la casa famigliare sia andata, per mezzo della successione, ad altro erede il coniuge rimasto in vita ha diritto di abitarvi mantenendo tutti i mobili di proprietà del defunto.
Ma rigorosa del diritto porta a ingiustizie.
Ne e' un chiaro esempio la sentenzan. 15277/2019 con la quale la Cassazione ha stabilito che il medesimo diritto non è riconosciuto al coniuge superstite se è intervenuta prima una separazione legale.
Va premesso, prima di affrontare la pronuncia, che la sentenza di separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, ma autorizza i coniugi a vivere separati in attesa del divorzio.
Dunque in caso di separazione legale, al momento del decesso di uno dei due i coniugi sono effettivamente ancora sposati.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ribadito, in conformità a quella che è già la sua girusprudenza sul punto, che il diritto previsto dall'art. 540 co. 2 c.c. non si applichi al coniuge superstite in caso di intervenuta separazione legale.
ma perchè, considerando che la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale?
Perchè, ha precisato la Corte, la norma parla espressamente di casa coniugale.
Un'abitazione, dunque, dove i coniugi hanno incentrato la propria vita, quella della propria famiglia e i propri interessi.
In caso di separazione, questa definzione viene a mancare, in quanto i coniugi iniziano a vivere separati.
Il coniuge separato, purchè non con addebito, dunque, in caso di sopravvivenza, manterrà gli stessi diritti successori del coniuge non separato, ad eccezione del diritto di abitazione nella casa famigliare.
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