In questo momento di preoccupazione e incertezza, ho scelto di affrontare, ogni giorno, un tema che possa essere utile e di aiuto agli studenti che sono fermi a casa e vedono i propri esami sempre piu' lontani.
Sul profilo instagram trovate, quotidianamente, le domande sull'argomento che verra' trattato il giorno successivo.
Oggi, dunque, parliamo del decreto penale di condanna.
Nonostante il codice di procedura penale lo collochi tra i riti alternativi, si caratterizza per l'assenza totale di contraddittorio.
Quando il PM, infatti, ritiene vada applicata solo una pena pecuniaria, presenta richiesta al GIP, motivandola, entro sei mesi dall'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato.
E' ammessa per i soli reati perseguibili d'ufficio e per quelli punibili a querela di parte, ma solo se la persona offesa ha validamente sporto la querela.
La pena pecuniaria viene calcolata tenendo un valore giornaliero compreso tra 75 e 225 Euro e moltiplicandolo per i giorni di pena detentiva.
La pena pecuniaria puo' essere anche rateizzata: inoltre, e' ammissibile la concessione della sospensione condizionale della pena.
L'imputato che riceva il decreto penale di condanna, qualora lo ritenga ingiusto, puo' presentare opposizione.
L'opposizione puo' anche non essere motivata, ma deve essere controfirmata dall'interessato oppure deve essere allegata la procura speciale al difensore.
Qualora si desideri accedere ad un rito alternativo, occorre farne richiesta, a pena di decadenza, all'atto di opposizione.
In mancanza della suddetta richiesta, si procedera' con la citazione diretta a giudizio.
E se non si propone opposizione?
Il decreto penale diviene esecutivo e la sanzione pecuniaria deve essere pagata.
Esaurito il pagamento, il reato si estingue se entro cinque anni non commette altri reati.
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