La crisi che ha colpito l'economia negli ultimi dieci anni ha travolto il mondo del lavoro e, di conseguenza, anche chi aveva contratto un mutuo a determinate condizioni per l'acquisto della prima casa. Frequentando i corridoi dei Tribunali, si scoprono infatti centinaia di procedure di esecuzione immobiliari attivate a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo. Ma, prima di arrendersi al pignoramento dell'abitazione, si può ricorrere ad un salvagente, La legge 244/2007, modificata in seguito nel 2012 e nel 2013, ha infatti istituito il Fondo di solidarietà per il mutuo per l'acquisto della prima casa. Questo speciale strumento concede a soggetti con determinati requisiti che siano in ritardo con il pagamento delle rate del mutuo, di sospenderlo fino a 18 mesi. Vediamo dunque chi e quando può accedervi. Può presentare domanda chi ha un ISEE inferiore a 30.000 Euro ed abbia contratto un mutuo non superiore a 250.000 Euro. La domanda può essere avanzata in caso di perdita del lavoro o in caso di incidente grave ed invalidante, purchè dette situazioni si verifichino dopo la stipula del mutuo e nei tre anni precedenti alla richiesta del beneficio. In caso di mutuo cointestato, è sufficiente che uno dei due contraenti rispetti i requisiti per accedere al fondo. La domanda deve essere presentata, insieme ad un documento di identità e all'ISEE, alla Banca erogatrice del mutuo, la quale, verificata la completezza della documentazione, dovrà trasmetterla alla Consap. La Consap, in quanto gestore del fondo, dovrà far conoscere l'esito della procedura entro 15 giorni solari dal pervenimento della documentazione. In caso di esito positivo, la Banca sospenderà il pagamento delle rate entro il 30° giorno lavorativo dal pervenimento della comunicazione. Il pagamento si sospende per i 18 mesi successivi.
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