Abbiamo più volte affrontato il tema delle spese straordinarie: ogni volta, abbiamo ribadito che non dovrebbe rilevare soltanto la divisione delle spettanze, ma dovrebbe essere posto l'accento sulla scelta operata in Comune.
A tal punto, segnaliamo la sentenza del Tribunale di Verona, del 16 febbraio 2021, la quale si è pronunciata sulla scelta della scuola per il minore.
Nel caso di specie, infatti, un genitore si era opposto alla frequentazione da parte del minore ad un istituto privato, motivando la propria posizione esclusivamente riguardo l'aspetto economico.
Il Tribunale ha ritenuto insufficiente una simile motivazione, sostenendo invece che, benchè la scuola pubblicata debba in astratto essere preferita, occorra motivare il diniego assumendo una puntuale posizione in ordine al piano formativo ed enucleando le ragioni per cui quella particolare didattica non sia conforme alle aspettative del genitore che si oppone all’iscrizione.
Da ultimo, ma non meno importante, il Tribunale ha altresì evidenziato come , fino al momento della scelta della scuola, l'educazione e la cura del minore era stata totalmente demandata all'altro genitore mentre l'opponente, di fatto, si era totalmente disinteressato.
Ha ritenuto il Giudice che anche questo aspetto dovesse essere tenuto in debita considerazione ai fini della decisione.
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