Il mantenimento dei figli e' un tema affrontato molte volte dalla pagina.
In particolare, come un mantra, la giurisprudenza ci ha abituati a ripetere che il mantenimento era dovuto fino all'indipendenza economica.
Dunque, spettava poi al professionista spiegare al proprio assistito che l-indipendenza economica avrebbe potuto anche significare che il figlio, gia' con una occupazione, avesse comunque ancora diritto al mantenimento in quanto i propri proventi non sono sufficienti a mantenersi.
In questa strana estate, invece, la Cassazione ci regala un netto cambiamento di rotta.
Con la sentenza 17183, infatti, la Suprma Corte ha sancito che, terminati gli studi (sia quelli dell-obbligo, sia un percorso di laurea), il figlio ha comunque diritto a rendersi autonomo dai propri genitori cercando un'occupazione che possa mantenerlo.
E questo potrebbe anche non coincidere con il lavoro dei sogni.
a ben comprendere, dunque, l'obbligo di mantenimento non cesserebbe in maniera tranciante terminato il percorso di studi
Come sempre, nel campo del diritto di famiglia, occorre fare una valutazione in concreto del caso.
E quindi, assumera' un rilievo diverso una retribuzione insoddisfacente al termine del percorso di laurea, piuttosto che una situazione che si protrae da tempo.
In ogni caso, una ulteriore conferma del fatto che, trascorso un certo limite di tempo, anche il figlio deve fare i conti con le proprie ambizioni e la dura realta'.
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