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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI E IL MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE


Tra i fascicoli piu' popolari nelle Procure iatliane sicuramente meritano una menzione d'onore quelli per il reato previsto e punito dall'art. 570 e 570 bis c.p..

Sono infatti varie le denunce per il mancato mantenimento dei figli minori.

Va pero' evidenziato come questa omissione non venga integrata solo quando manchi materialmente la corresponsione dell'assegno di mantenimento, ma va altresi' estesa ad ogni caso in cui manchi il sostegno anche morale alla prole minore.

Dunque, la giurisprudenza si e' espressa piu' volte ed in casi diversi in merito.

Vediamo qualche esempio.

Spesso, quale tesi difensiva, si puta sull'oggettiva incapacita' del genitore obbligato a far fronte alle statuizioni economiche in tema di mantenimento.

Sul punto, la giurisprudenza e' unanime nel rigettare una simile tesi, ritenendo invece che le mutate condizioni economiche possano ben fondare una richiesta di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e divorzio.

Questo strumento, infatti, e' riservato ai casi in cui, tempo dopo il provvedimento presidenziale, mutino gli elementi che avevano fondato determinate decisioni.

Esempio classico e' il peggioramento (o miglioramento) delle condizioni economiche di una delle parti.

Dunque, l'obbligato che pur avendo questa possibilita' non vi ricorra non potra' accampare quale difesa l'oggettiva impossibilita' economica dovuta alla perdita, ad esempio, dell'occupazione.

Va tuttavia rilevato un sotto orientamento: infatti, non si potra' dar luogo alla modifica ogniqualvolta il cambiamento della condizione economica sia dipeso da una scelta volontaria dell'obbligato.

Ad esempio, qualroa vi sia stata una rinuncia ad una posizione piu' favorevole o le dimissioni.

Va infatti riconosciuto il diritto alla modifica quando le condizioni mutino per cause esterne ed incolpevoli.

Infine, va evidenziato come il reato di cui all'art. 570 c.p. sia tra quelli estinguibili mediante messa alla prova.

Sul punto, va rilevato che la giurisprudenza e' unanime nel riconsocere, in luogo del requisito del risarcimento del danno per l'ammissione al rito alternativo, quello della corresponsione degli arretrati.

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