Il nostro ordinamento prevede che, anche in caso di fine dell'unione, l'obbligo di mantenimento dei figli minori o comunque non economicamente autosufficienti permanga per entrambe i genitori.
A stabilirlo e' lo stesso Codice Civile che, all'art. 337 ter, prevede l'obbligo per ciascun genitore di mantenere i figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Quando finisce un unione, dunque, il vincolo permane e il mantenimento puo' essere corrisposto in maniera diretta, cioe' il genitore puo' provvedere direttamente alle esigenze dei figli, oppure attraverso il mantenimento cd "in natura", cioe' mettendo a disposizione garanzie patrimoniali o immobiliari.
Piu' frequente, comunque, e' il caso del mantenimento indiretto, attraverso cui il genitore corrisponde, periodicamente, una somma che tenga conto delle condizoni economiche di entrambe i genitori, delle esigenze dei figli e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Un meccanismo che, apparentemente, sembrerebbe non causare troppi problemi.
Invece, purtroppo, la determinazione dell'assegno di mantenimento e' spesso teatro di feroci guerre.
In particolare, a causare lo sconto e' la divisione tra spese straordinarie, dovute nella misura del 50 per cento oltre al mantenimento, e spese ordinarie, gia' ricomprese nell'importo mensile.
Va premesso, infatti, che non vi esiste una definizione di legge su quelle che sono le diverse spese.
Ci si deve dunque richiamare alle interpretazioni giurisprudenziali, che hanno in primis definito le spese ordinarie come quelle riguardanti i bisogni quotidiani della prole, mentre le spese straordinarie come quelle imprevedibili o comunque non quantificabili in anticipo.
Tra quelle ordinarie, dunque, si ricordano gli indumenti, il vitto domestico, le utenze ordinarie, i trasporti, i farmaci comuni e le spese scolastiche (ivi compresi anche i libri di testo).
Non esistendo, tuttavia, una norma che regoli l'elenco di queste spese e' pero' comprensibile come si creino accese battaglie.
Molti tribunali, dunque, per ridurre il contenzioso, hanno adottato protocolli ad hoc per elencare le spese extra.
Un esempio e' quello del Tribunale di Palermo, ma da ormai qualche anno e' vigente un simile protocollo anche a Genova, che ha peraltro il pregio di suddividere le spese extra che devono essere preventivamente discusse tra i genitori e quelle che invece possono essere contratte unilateralmente.
Ad esempio, possono essere sostenute senza accordo le spese mediche dovute ad una visita eseguita privatamente perche' non erogabile dal servizio pubblico, viceversa, se eseguita privatamente benche' erogabile dal pubblico la relativa spesa dovra' essere preventivamete discussa.
Va inteso che le spesa extra devono rispettare un certo preavviso: qualora non pervenga una risposta, vale la regola del silenzio assenso.
La comodita' di detti protocolli e' che riducono, o meglio, dovrebbero ridurre, il contenzioso in maniera significatica, evitando che il giudice o gli avvocati elenchino specificamente le voci di spesa contenute o meno nell'assegno di mantenimento.
Il Tribunale di Savona al momento ne e' sprovvisto, ma trattandosi di protocolli non vincolanti per il distretto le parti possono prenderne uno vigente ad esempio.
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