
Contrariamente a quanto spesso percepito, il mantenimento non e' una condanna che viene inflitta al coniuge obbligato.
Rappresenta, inverno, quello che e' la misura del suo contributo al mantenimento della prole, apporto cui si e' tenuti anche in costanza dell'unione ma che, spesso, non viene considerato
Al netto delle definizioni di legge, e' pur vero che le somme corrisposte a titolo di mantenimento rappresentano uno spostamento di denaro da un coniuge ad un altro.
E, dunque, colui che ne beneficia, deve altresi' risponderne come parte del proprio reddito?
Per dare una risposta a questo interrogativo occorre distinguere il caso del mantenimento previsto in favore del coniuge da quello previsto in favore dei figli.
Iniziamo dal primo caso: rappresenta un reddito per chi lo percepisce ed una spesa per chi lo eroga.
Di conseguenza, se le somme a titolo di mantenimento superano una determinata soglia prevista dalla legge, verranno tassate.
Per lo stesso principio, queste somme vengono considerate, ai fini della determinazione della soglia di reddito nelle istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Cio' vale, pero', se viene versato con cadenza periodica e non in un'unica soluzione.
Viceversa, il mantenimento versato a favore dei figli non rappresenta un reddito e neppure una voce di spesa per il genitore obbligato.
Dunque, il nostro sistema mantiene un duplice binario, a mio avviso condivisibile: va infatti ricordato che il mantenimento nei confronti dell'ex coniuge viene disposto in casi ben precisi e, di fatto, rappresenta un reddito.
Il mantenimento verso i figli, invece, rappresenta la concretizzazione del principio di collaborazione e cooperazione nell'allevamento della prole, cui si e' obbligati tanto in costanza di matrimonio quanto quando l'unione finisce.
Dunque, quando il mantenimento fa reddito va dichiarato dal momento della pronuncia della sentenza.
Anche se il coniuge obbligato non paga?
Si: il nostro ordinamento presume che il mantenimento venga percepito alle scadenze e nella misura previste nel provvedimento giudiziale.
Qualora, invece, il coniuge obbligato sia inadempiente, il beneficiario dovra' dimostrare detta circostanza al fisco: sara' dunque opportuno procedere immediatamente con una diffida o una querela per il reato di cui all'art. 570 c.p.
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