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IL MINORE PUO' PERNOTTARE DALL'ALTRO GENITORE ANCHE SE PRESENTE IL NUOVO COMPAGNO/A


Tra i motivi di attrito nella fase di separazione o immediatamente dopo ad essa vi è, sicuramente, il nodo del pernottamento dei minori.

E' già stato ampiamente appurato che il divieto assoluto ed ingiustificato di pernottamento non può essere imposto: recentemente, la corte di Cassazione si è altresì sbilanciata assumendo che detto divieto non può essere opposto neppure in caso di tenera età del minore, posto che essa non rende incapace di adempiere ai propri doveri genitoriali.

Recentemente, la Corte di Cassazione si è altresì pronunciata riguardo la presenza, durante il pernottamento, del nuovo compagno/a del genitore.

Con l'ordinanza n. 28883/2020 la Suprema Corte ha evidenziato che msiure restrittive che riguardino la frequentazione tra minore e genitore non collocatario comportano per forza una compressione del principio di bigenitorialità e, pertanto, se assunte devono essere adeguamente motivate dopo aver analizzato le necessità affettive del minore.

Tra queste, non può comportare sic et simpliciter l'esclusione del pernottamento il fatto che vi sia un nuovo compagno o compagna: il giudice, nel disporre una simile misura, infatti, deve valutare attentamente quali sono le necessità del minore, anche in relazione al comportamento del genitore.

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