La configurazione della violenza sessuale è uno degli argomenti più trattati dalla pagina: chi si appresta a sostenere l'esame di penale, infatti, sa bene quale sia la tortuosa evoluzione del reato di cui all'art. 609 bis c.p..
Fino alla fine degli anni 90, infatti, vi era una divisione netta tra gli atti di libidine violenta e quelli di congiunzione carnale.
Dopo la riforma dei reati sessuali si è scelto di unificare le condotte sotto la nozione di atti sessuali, in cui ci ricadono tutte quelle condotte che invadano, appunto, la sfera sessuale.
Quest'ultima nozione è quanto mai vaga e si è arrivati a ricondurvi anche il palpeggiamento o il bacio dato e non voluto.
E dunque, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sull'argomnto, con la sentenza n. 9146 dell'8 marzo 2021, dovendo chiarire il confine tra violena e molestia sessuale.
Nel caso di specie, l'imputato era a processo per il palpeggiamento, non casuale, di un gluteo.
La Corte ha dunque ritenuto sussistente il reato di violenza sessuale, ex art. 609 bis c.p., e non quello di molestia, ritenendo quest'ultima configurabile solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo e insistito, diversi dall'abuso sessuale.
Dunque, può concludersi che secondo la Cassazione sussista la molestia, e non la violenza, quando non vi sia un contatto fisico.
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