top of page
Search
Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO


Nonostante abbia già affrontato l'argomento già in altri interventi, oggi voglio dedicare uno spazio esclusivo al gratuito patrocinio.

L'idea nasce da una proposta fatta nelle ultime settimane: a causa della forte incertezza economica e sociale che si prospetta nell'immediato futuro, infatti, gli operatori del settore hanno stimato, a fronte di un probabile aumento del contenzioso, anche un'impossibilità oggettiva, a causa delle condizioni economiche, di agire o resistere in giudizio per la tutela dei propri diritti.

La proposta fatta da molte associazioni forensi, dunque, rimasta ancora priva di riscontro, vuole innalzare i limiti di accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per consentire a più soggetti di accedervi.

Ma, prima di valutrare la proposta, facciamo un rapido ripasso dell'istituto.

L'accesso al patrocinio nelle cause civili è consentito a coloro che abbiano un reddito, risultante dall'ultima dichiarazione non superiore ad Euro 11.493,82.

In caso di famigliari conviventi il reddito da considerarsi non è quello del solo istante ma dell'intero nucleo famigliare.

Vi sono delle eccezioni, in questo caso: pensiamo alle separazioni o ai divorzi. Può essere richiesta l'esclusione dal computo del reddito dell'altro coniuge.

In ambito civile, ai fini dell'ammissione occorre presentare istanza al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente per la causa che si intende radicare o in cui occorre costituirsi.

Ai fini della presentazione della domanda, occorre nominare un legale che sia iscritto nelle liste degli avvocati che svolgono patrocinio a spese dello Stato.

All'istanza occorrerà allegare un'autodichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti e, inoltre, illustrare la domanda che si vorrà proporre in giudizio o, in alternativa, i motivi di resistenza alla chiamata in giudizio ricevuta.

L'ordine degli Avvocati comunicherà, dunque, l'ammissione, l'ammissione con riserva o il rigetto della domanda di ammissione.

In ambito penale, invece, la domanda viene presentata al Giudice competente per la fase in cui viene presentata.

Importante: nel 2009 e poi nel 2012 sono state individuate determinate categorie di reati (stalking, maltrattamenti, violenza sessuale) le cui persone offese sono ammissibili al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito.

Perchè, dunque, è importante la proposta fatta in questi giorni dalle associazioni forensi?

Andiamo incontro ad un periodo di forte incertezza economica: già ora, il limite di reddito sotto il quale è possibile essere ammessi è facilmente superabile, per cui molti rimangono esclusi dal beneficio.

Se pensiamo all'immediato prossimo futuro non possiamo nascondere che ancora più persone non avranno i mezzi per tutelare i propri diritti, poichè la richiesta va fatta con riferimento ad un periodo di imposta sicuramente più florido di quello attuale.

Confidiamo in un rapido e puntuale interveto del Minsitero competente.


37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page