Il contenuto di un profilo Facebook può essere ritenuto prova per la determinazione dell’assegno di mantenimento per il figlio in caso di separazione?
A rispondere affermativamente, il Tribunale di Rovigo, con la sentenza n. 504 del 21 luglio 2020.
Il caso di specie, infatti, vedeva un procedimento di separazione incagliato in punto mantenimento del figlio minore: la parte nei cui confronti era stato chiesto addebitarsi l'assegno, provvedeva già in maniera discontinua, lamentando di non avere una occupazione stabile.
Viene pertanto delegata un'indagine tributaria alla Guardia di Finanza, dalla quale si è evinto che, tra le altre cose, che sui social network «compaiono numerose fotografie che lo ritraggono a bordo di imbarcazioni di diporto insieme alla sua convivente, S.C., titolare della quota del 99% di J. s.r.l., e alla guida dell’autovettura H.H. intestata alla C. sino al 6-10-2019, nonché dell’autoveicolo S.S., intestato ad un terzo ma appartenuto al F. dal 2008 al 2009».
Il Giudicante ha ritenuto di ammettere simile prove, statuendo che «il resistente goda di un tenore di vita incompatibile con la situazione di precarietà di cui ha affermato di versare e che egli sia pertanto in grado di contribuire al mantenimento del figlio».
Il resistente è stato perciò ritenuto tenuto al mantenimento e a versare gli arretrati.
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