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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

IL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: VADEMECUM



L'art. 186 C.d.S. prevede sanzioni per coloro che si pongono alla guida dopo aver assunto sostanze alcolemiche.

In via generale, è vietato guidare sotto l'effetto di alcol, ma le pene vengono graduate in base al tasso rilevato.

Infatti, qualora il valore sia compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l si incorrerà in una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Il fatto costituisce invece reato qualora il tasso rilevato sia superiore a 0,8 g/l.

Oltre questa soglia, infatti, il reato viene punito con le pene dell'arresto e dell'ammenda (variabili a seconda dello scaglione in cui ricade il tasso rilevato), nonchè della sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e della confisca del veicolo (qualora si superi il 1,5 g/l).

Le pene vengono aumentate se il fatto è commesso tra le 22.00 e le 07.00 e se il conducente abbia provocato un incidente.

La nozione di incidente, in questo contesto, è invero molto ampia.

Poco importa, infatti, se non siano state coinvolte altre vetture: costituisce incidente qualsivoglia turbamento dello scorrimento stradale, che si presume aver costituito un pericolo per gli altri utenti della strada (Cass, pen. n. 47276/12 e 49352/15).

Dunque, costituisce incidente anche l'aver tamponato un'auto parcheggiata sul ciglio della strada, o l'essersi scontrati contro un muretto.

Cosa deve aspettarsi, dunque, il guidatore che risulti positivo all'alcoltest?

Nell'immediato, verrà ritirato il documento di guida: entro 15 giorni l'interessato riceverà dalla Prefettura competente il provvedimento di sospensione in via cautelare della patente di guida.

Se questo termine trascorre senza che la Prefettura adotti alcun provvedimento, l'interessato potrà richiederne la restituzione.

Se invece la notifica viene eseguita correttamente, la patente verrà restituita allo scadere del periodo (disposto dal Prefetto o, come vedremo, dal Giudice) solo previa presentazione del referto della Commissione Patenti.

Il nostro consiglio è quello di attivarsi nell'immediato, prenotando subito la visita presso la competente Commissione, poichè le liste di attesa sono assai lunghe, e si rischia di dover sostenere la visita dopo che è decorso il periodo di sospensione.

Il rilievo del tasso alcolemico si presume infallibile fino a prova contraria: spetterà dunque al conducente l'ardua prova dell'errore occorso durante la misurazione.

Qualora l'esito della misurazione rilevi un tasso superiore a 0,8 g/l è opportuno rivolgersi ad un avvocato, poichè verrà avviato un procedimento penale.

L'art. 186 C.d.S. consente, qualora non vi sia stato incidente, di estinguere il reato svolgendo lavori di pubblica utilità per un certo periodo.

Questa proceduta consente, previa verifica dell'esito positivo dello svolgimento, oltre ottenere l'estinzione del reato, anche di beneficiare di un dimezzamento del periodo di sospensione della patente, nonchè che venga disposta la revoca della confisca nelle ipotesi di tasso superiore a 1,5 g/l.

Il periodo di sospensione comminato dal Giudice penale non va cumulato con quello disposto dal Prefetto in via preliminare, ma ne verrà decurtato quanto già scontato cautelativamente.

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