Il reato previsto e punito dall'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) è un cd. reato abituale: ciò significa che perchè sia integrato sono necessarie almento due condotte.
La giurisprudenza è infatti concorde nella necessità, per l'integrazione del reato, della prova di una prevaricazione del soggetto agente sulla vittima.
Recentemente, il Tribunale di Savona (8 settembre 2020) si è pronunciato proprio riguardo al caso in cui le condotte maltrattanti siano, tavolta, intervallate da periodi di serenità: è sufficiente ciò perchè si rompa l'abitualità necessaria al riconoscimento dei maltrattamenti?
La sententa in esame ritiene comunque integrata l'ipotesi ex art 572 c.p..
Il reato di maltrattamenti, evidenzia il Giudicante, sussiste non solo quando le sistematiche violenze costituiscono l’unico registro comunicativo nel contesto familiare, ma anche quando sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni oppure da momenti di quiete o da normali attività familiari anche gratificanti per la parte offesa, laddove le ripetute manifestazioni di disprezzo e disistima mantengono un disvalore che si protrae nel tempo e non viene vanificato da episodi di segno contrario.
La giurisprudenza è infatti concorde nell'affermare che il dolo del delitto di maltrattamenti, quale reato abituale, non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche o morali alla vittima, essendo invece sufficiente la coscienza e volontà di persistere in un’attività vessatoria già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima.
La sentenza in esame è inoltre importante in quanto torna sul punto riguardante il valore delle dichiarazioni della persona offesa nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia: possono da sole costituire fondamento per la dichiarazione di responsabilità penale anche senza riscontri estrinseci, fermo restando il dovere del Giudice di verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del racconto.
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