L'art. 570 c.p. punisce chi si sottrae agli obblighi di assistenza morale e materiale inerenti alla potestà di genitori.
Il reato in questione si concretizza maggiormente nell'ipotesi di coppie separate, qualora il coniuge obbligato non versi l'assegno di mantenimento previsto dal giudice.
In realtà, la norma non si limita al solo sostentamento economica, ma chiaramente fa riferimento a condotte molto più ampie.
Recentemente, infatti, la Corte di Cassazione ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 570 c.p. anche il genitore che, in regime di affidamento congiunto, manchi di vedere i propri figli.
Dunque, viene ribadito il principio secondo cui l'art. 570 c.p. non è limitato alla mancata corresponsione di un aiuto economico, ma riconosce e tutela il diritto dei figli ad un'assistenza anche morale
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