L'art. 56 c.p. disciplina l'ipotesi in cui un soggetto agente inizi la propria condotta delittuosa ma non la porti a termine.
Perchè questi vengano considerati validi, comunque, debbono essere idonei e diretti in modo non equivoco alla realizzazione di un delitto, che non giungerà a consumazione per cause indipendenti dalla volontà del soggetto agente.
Ad una prima lettura della disposizione, dunque, possiamo notare due requisiti fondamentali: l'idoneità degli atti e la non equivoca direzione.
Quanto al primo requisito, è considerato idoneo quell'atto adeguato a realizzare il delitto poichè potenzialmente capace di causarne o di favorirne la realizzazione.
Come valutare l'idoneità? Occorre un giudizio ex ante, cioè al momento in cui stava per essere compiuta e, valutate tutte le circostanze in cui il soggetto ha operato, giudicare se la condotta avrebbe potuto portare al compimento del fatto.
Vengono invece considerati diretti in modo non equivoco tutti gli atti che, in base al grado di sviluppo della condotta, lasciano prevedere la realizzazione del delitto.
L'elemento soggettivo richiesto è quello della stessa intensità richiesta per il delitto consumato.
Normalmente, il delitto tentato viene punito con la pena della reclusione, ridotta da uno a due terzi, o con la reclusione non inferiore a 12 anni in caso di delitto punito con ergastolo.
Ma cosa accade se l'azione si interrompe non per cause esterne ma per volontà dello stesso agente?
Si individuano due fattispecie diverse, quella di recesso attivo e di desistenza volontaria.
Nell'ipotesi di recesso attivo, il soggetto agente non solo interrompe la condotta, ma si adopera anche per l'impedimento dell'evento. In questa ipotesi, si applica la pena prevista per il tentativo, ulteriormente diminuita da un terzo alla metà.
In caso di desistena volontaria, invece, il soggetto, per sua volontà, desiste dall'azione: in questo caso, risponderà degli atti compiuti fino a quel momento, se autonomamente costituenti un reato.
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