La fine di una storia d'amore e, in caso di matrimonio, l'inizio di una separazione, possono essere caratterizzate da elementi ben diversi.
Spesso, infatti, sono accompagnati anche dalla violazione dei doveri coniugali previsti dal Codice Civile.
L'art. 143 elenca infatti, senza carattere di tassativita', i doveri nascenti dal matrimonio, tra i quali spiccano, tra gli altri, federlta', coabitazione e mantenimento.
Il nostro ordinamento prevede che se la violazione di detti doveri e' causa unica della fine dell'unione e se la parte lesa lo richiede la separazione puo' essere pronunciata con addebito nei confronti della controparte.
Gli effetti dell'addebito sono la perdita del diritto all'assegno di mantenimento, la perdita dei diritti successori nei confronti del coniuge e la condanna alle spese legali.
Non e' pertanto previsto alcun risarcimento del danno.
La Corte di Cassazione e' pero' recentemente intervenuta sul punto riconoscendo la risarcibilita' del danno da lesione dei doveri coniugali (Corte di Cass, III sezione civile, Ord. n. 6598 del 07.03.2019).
La Suprema Corte si e' trovata infatti a decidere su un risarcimento del danno richiesto a seguito della violazione del dovere di fedelta'.
E' dunque partita dal ribadire che, comunque, con riferimento al dovere di fedelta' non esista una tutela a livello costituzionale dell'unita' familiare.
Cio' nonostante, la Corte ha ritenuto di allargare i confini della responsabilita' aquiliana a tutte le ipotesi di ingiusto sacrificio dei diritti fondamentali della persona umana.
Ed infatti, perche' il danno venga riconosciuto, la lesione del dovere di fedelta' deve altresi' ledere uno specifico diritto costituzionalmente garantito, come la salute o la dignita' personale.
Qualora, per contro, manchino detti connotati lesivi, il tradimento rientra nella libera espressione della propria personalita'
Nel caso di specie, ad esempio, il tradimento era avvenuto in maniera plateale, denigrando il richiedente e causandogli una depressione cronica.
ovviamente, chi richiede un simile risarcimento dovra' anche provare la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti in una sede diversa rispetto al procedimento di separazione, che ha un oggetto ben delineato e non puo' contenere statuizioni riguardo i danni.
Questa pronuncia rappresenta, benche' anticipata da alcune sentenze di merito, un importante punto di partenza riguardo la tutela dei diritti e doveri coniugali.
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