La notizia è apparsa questa mattina sui maggiori quotidiani. L'Irlanda ha introdotto un reato ad hoc per perseguire le violenze psicologiche.
Le conseguenze non sono di poco conto.
La cronaca, infatti, ci ha abituati a concepire le costrizioni fisiche o psicologiche principalmente in ambito famigliare e/o sentimentale.
In realtà, lo scenario che si apre davanti alle violenze psicologiche è ben più ampio.
Basti pensare alle vessazioni in ambito lavorativo, agli episodi di bullismo.
Come viene dunque perseguito questo comportamento in Italia?
Ad oggi, non esiste un vero e proprio reato di violenza psicologica, che viene definita tanto come una violenza verbale diretta, quanto nella sua forma indiretta, fatta di denigrazioni e di coercizioni.
E' tuttavia palese che, nonostante non esista un vero e proprio reato che sanzioni queste condotte, il nostro ordinamento non può ignorare il disvalore che esse comportano.
La giurisprudenza ha ricondotto, dunque, la violenza psicologica a vari reati, a seconda della loro gravità e del contestano in cui si verificano.
Ad esempio, qualora si verifichi in ambito famigliare, verso l'altro coniuge, un figlio o un genitore, integrerà il reato di maltrattamenti in famiglia, per il quale il nostro ordinamento prevede anche apposite misure cautelari.
La violenza può, inoltre, concretizzarsi in una minaccia (indiretta o diretta) o nel reato di violenza privata, qualora la vittima sia costretta a sopportare un determinato comportamento o a tenere una condotta particolare.
In verità, nel 2009 il nostro ordinamento ha dato una primordiale tutela alle vittime di queste forme di coercizione, introducendo il reato di atti persecutori (meglio conosciuto come stalking, art. 612 bis c.p.) che punisce chi con condotte reiterate minaccia o molesta, causando nella vittima uno stato d'ansia, di timore, o inducendola a cambiare le proprie abitudini.
Sono, infatti, molteplici le sentenze che riconoscono la sussistenza di reati anche in casi di violenza psicologica: Cassazione, Sez. VI penale, n. 19674 del 19 maggio 2014, Cassazione, Sezioni Unite, n. 10959 del 16.03.2016, Cassazione, ordinanza n. 5259 del 01.03.2017.
Nonostante, dunque, manchi un reato ad hoc, anche in Italia viene riconosciuta una tutela nei confronti delle vittime di violenza sessuale.
Ciò che sarebbe auspicabile, seguendo l'esempio dell'Irlanda, è istituire un reato apposito non solo per definire i confini di fattispecie e sanzione (che, come visto, troverebbero già riscontro nel nostro codice penale) ma soprattutto per garantire l'operatività di misure cautelari e precautelari.
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