L'istituto della separazione è assai mutato rispetto alla sua originaria forma: una delle principali novità è l'abolizione della separazione per colpa.
Ed infatti, con l'affermazione del principio dell'uguaglianza dei ruoli all'interno della famiglia, questa è stata sostituita dall'istituto dell'addebito.
Il coniuge nei cui confronti viene pronunciato l'addebito è colui che ha violato i doveri coniugali e che a cui, pertanto, deve essere imputato il naufragio dell'unione: conseguenza di detta disposizione è la perdita dell'assegno di mantenimento (si badi: NON degli alimenti, che spetteranno qualora verta in uno stato di assoluto bisogno) e dei diritti successori.
Quali sono, pertanto, le cause che fanno sorgere l'addebitabilità della separazione?
Come già detto, si tratta della violazione di un dovere coniugale che deve essere causa unica della rottura del rapporto.
Ma quali sono i doveri coniugali?
Il nostro ordinamento, all'art. 143 C.C., ne prevede un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo: tra queste, l'obbligo di assistenza morale e materiale, di fedeltà e di coabitazione.
Potrà pertanto essere addebitata la separazione nell'ipotesi di abbandono del tetto coniugale.
Va precisato che non tutti gli allontanamenti dal tetto coniugale sono causa di addebito: saranno rilevanti solo quelli non supportati da una giusta causa,
Vi sarà giusta causa, ad esempio, quando l'allontanamento sia dovuto ad un coniuge violento.
In via generale, i coniugi vengono autorizzati a vivere separati dal Presidente del Tribunale in sede di prima udienza: tuttavia, la giurisprudenza ha stabilito che già al momento della presentazione del ricorso per separazione possa ravvisarsi giusta causa nell'allontanamento, presupponendosi che se si è giunti a tal punto la convivenza sia ormai intollerabile.
Un'altra ipotesi, assai frequente, è la violazione dell'obbligo di fedeltà.
Ancora una volta, si sottolinea che questa sarà causa di addebito solo ed esclusivamente se unica causa della rottura.
La parte che richiede l'addebito, dovrà dunque provare che non si tratti di un deterioramento del rapporto già in atto, di cui il tradimento è mera conseguenza.
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