Complice l'evoluzione dei mezzi di comunicazione, la Corte di Cassazione si trova frequentemente a decidere su questioni riguardanti i social network e altri strumenti che ormai sono di uso quotidiano ed abituale.
Ne e' conseguita un'applicazione sempre piu' estesa del reato di cui all'art. 595 c.p.: fino all'avvento, infatti, dei primi blog e social network, l'interpretazione piu' estensiva del reato di diffamazione coinvolgeva il mezzo della stampa e dell'informazione.
Con l'introduzione dei social network, la giurisprudenza ha dovuto aggiornarsi e prevedere il riconoscimento di detto reato anche per frasi ed espressioni nei social.
E cosi', da qualche anno, e' ormai un'interpretazione consolidata il riconoscimento del reato di diffamazione, aggravato dalla pubblicita', nel caso di insulti e/ o offese su social.
Questo apsso della giurisprudenza va poi coordinato ed integrato dalla recente modifica giurisprudenziale che ha depenalizzato il reato di ingiuria.
Infatti, l'esclusione dalle fattispecie penali del reato di cui all'art. 594 c.p. ha obbligato la Cassazione ad un 'interpretazione estensiva riguardo alle offese sui social che, benche' indirizzate ad un soggetto specifico, non possono essere assistite dal discrimen della presenza della persona offesa, integrando dunque il reato di diffamazione aggravata.
Recentemente, poi (Cass. Pen. Sez. V n. 7904 del 20.02.2019) la Suprema Corte e' intervenuta sull'uso dell'applicazione WhatsApp.
In particolare, la Corte e' stata chiamata a pronunciarsi se lo scambio di messaggi offensivi all'interno di un gruppo WhatsApp possa essere considerato, o meno, diffamazione.
La Corte, con la pronuncia sopra citata ha risposto in senso affermativo.
Infatti, una parte della giurisprudenza sosteniene che qualora nel gruppo WhatsApp fosse presente anche la persona cui le offese sono rivolte non possa configurarsi il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. poiche' mancherebbe il requisito dell'assenza della persona offesa.
Invero, l'ultima sentenza della Corte di Cassazione in merito, ha invece precisato che non e' necessaria l'assenza del destinatario delle offese, potendosi infatti ben realizzare il reato di diffamazione.
Il discrimine, in questo caso, va individuato, infatti nella direzione in cui sono rivolte le offese. Se queste sono indirizzate precisamente al reale destinatario, presente all'interno del gruppo, non si potra' che configurarsi un'ingiuria.
Se, invece, la persona offesa e' presente all'interno del gruppo, ma le offese non le sono rivolte direttamente, si concretizzera' il reato di diffamazione.
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