Fino al 2014 i casi di irreperibilita' dell'imputato nel procedimento penale erano circoscritti a quelli anagrafici e di assoluta impossibilita' di reperimento dello stesso.
In tutte le altre ipotesi, il procedimento proseguiva in contumacia.
Con la L. 67/2014, invece, muta la disciplina della mancata presenza dell'imputato al processo e, con essa, mutano anche presupposti e conseguenze.
In primis, il giudice dovra' infatti valutare se la notifica sia andata a buon fine.
Se, dunque, l'imputato abbia avuto effettivamente modo di conoscere dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico.
Il Legislatore ha individuato alcuni presupposti sintomatici di conoscenza.
Ad esempio, se la notifica e' stata eseguita a mani o presso il domicilio eletto e l'imputato non si presenta comunque in udienza, verra' dichiarato assente e il procedimento proseguira' secondo i suoi normali binari.
Quando, invece, non e' possibile accertare senza dubbi che l'imputato abbia avuto consocenza del procedimento penale, il Giudice non potra' che sospendere il procedimento penale e disporre le ricerche dell'imputato da parte della polizia giudiziaria, che dovra' curare la notifica a mani del decreto di fissazione udienza.
Il Giudice fissera' altresi' un'udienza a circa 12 mesi, in cui dovra' essere verificata la permanenza dello stato di irreperibilita'.
Qualora questa venga confermata, il procedimento rimarra' sospeso e verranno disposte altre ricerche.
E la prescrizione?
Con la sospensione del procedimento si sospende altresi' il termine di prescrizione per un periodo non superiore ad un quarto del termine massimo, aumentabile in caso di recidiva o meno.
Dunque, con la L. 67/2014, il legislatore ha scelto di differenziare i casi in cui l'imputato scelga di non presenziare al giudizio e quelli, invece, in cui effettivamente non ne ha mai avuto conoscenza.
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