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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE PUO' SOSTITUIRE IL MANTENIMENTO?


Tra le molteplici difficoltà che si presentano nell'affrontare una separazione sicuramente possiamo annoverare le questioni economiche, quali mantenimento e assegnazione della casa coniugale.

In realtà, questo incipit reca un errore: ed infatti, l'assegnazione della casa coniugale ha natura di provvedimento economico solo in quanto percepita come tale dai coniugi.

In realtà, ai sensi di legge (art. 6, comma 6, legge n. 878 del 1970, come modificato dall’art. 11, della legge n. 74 del 1987) ha una finzione ben diversa: essa segue, infatti, la collocazione del figlio minore o non autosufficiente, affinchè venga garantito a questi il diritto a stravolgere il meno possibile le proprie abitudini di vita.

Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla possibilità che l'assegnazione della casa possa sostituire il contributo di mantenimento.

Ebbene, con l'ordinanza n, 1642 del 19.01.2022 la Corte di Cassazione ha evidenziato che ciò non è possibile, anche con il consenso di entrambi i genitori.

ha ritenuto infatti la Suprema Corte che: "L’assegnazione della ex casa coniugale al genitore affidatario o collocatario dei figli, non può valere a soddisfare in via diretta l’obbligo di contribuzione al mantenimento che grava sull’altro genitore, comproprietario dell’immobile, non essendo l’assegnazione effetto di una concessione di quest’ultimo, che pur comproprietario del bene nulla richieda quale corrispettivo del godimento dell’immobile, ma della legge, all’esito di una ponderazione dei primari interessi in gioco."


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