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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

L'ASSEGNO DIVORZILE TRA TENORE DI VITA E APPORTO ALLA VITA MATRIMONIALE

L'assegno divorzile è un istituto introdotto e disciplinato dall'art. 5 L. 898/1970.

Esso consiste in una somma di denaro, disposta in sede di divorzio, che un coniuge deve versare all'altro in caso di impossibilità di questi ad avere di mezzi di sostentamento o comunque a poterseli procurare per ragioni oggettive.

Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione oppure dilazionato.

Esso non va confuso con l'assegno di mantenimento, che viene invece disposto durante la fase di separazione e, quindi, in un momento di transitorietà della fine dell'unione.

L'assegno divorzile, inoltre, è la condizione imprescindibile per il riconoscimento di una quota del T.F.R. qualora questo maturi in seguito alla pronuncia di divorzio.

Il diritto, inoltre, viene mantenuto fino a quando il beneficiario non contragga nuove nozze o l'obbligato non deceda.

Ma come viene calcolato l'ammontare dell'assegno divorzile?

Fino al 2017, il criterio principe per la determinazione dell'importo dell'assegno divorzile era il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.

Ciò, tuttavia, aveva portato non pochi paradossi, con l'attribuzione di assegni stellari protratti per lunghi periodi.

Nel 2017 (sent, prima sezione n.11594/2017), come spesso accade nel nostro ordinamento, la Cassazione è intervenuta con una sentena storica, la quale ha spazzato via il criterio del tenore di vita a garanzia del coniuge più debile che era stato adottato per i precedenti 27 anni.

E, tuttavia, anche questa pronuncia ha creato non pochi paradossi.

Poniamo il caso, infatti, di matrimoni di lunga durata: secondo l'interpretazione offerta nel 2017 dalla Corte di Cassazione, ogni apporto non avrebbe potuto essere tenuto in considerazione.

E, in effetti, sono stati molti i Tribunali locali che si sono discostati da questa interpretazione, conitnuando a considerare il tenore di vita.

Tuttavia, ciò ha creato non poca incertezza nel mondo del diritto, sicuramente non accettabile.

Dunque, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 18287/2018) le quali hanno introdotto un criterio composto.

Ed infatti, ha ritenuto la Suprema Corte che non si possa prescindere dalle condizioni economico patrimoniali dei coniugi, ma che debba altresì tenersi conto dell'apporto che l'avente diritto all'assegno ha apportato al matrimonio, alla sua durata e all'affermazione professionale dell'altro coniuge.

Ancora una volta, dunque, la Cassazione ribadisce l'importanza di una valutazione caso per caso in tema di diritto di famiglia.



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