Il nostro codice di procedura penale disciplina in maniera diversa i colloqui che l'indagato ha con la magistratura in sede di indagini preliminari.
Quando un soggetto assume la qualifica di indagato, infatti, non è più chiamato a rispondere quale sommario informatore ma i suoi colloqui prendono la forma dell'interrogatorio, con i dovuti obblighi di legge e diritti.
Un caso particolare è rappresentato dall'interrogatorio di garanzia.
E' disciplinato dall'art. 294 c.p.p. ed è un adempimento che il giudice deve necessariamente compiere quando, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, applichi una misura cautelare, restrittiva o coercitiva.
Il Giudice competente a svolgere l'interrogatorio è lo stesso che ha emanato la misura cautelare, ma se ciò avviene dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento spetterà al Presidente del Collegio o ad un delegato.
L'interrogatorio di garanzia assolve alla specifica funzione di verifica della corretta applicazione della misura cautelare e, eventualmente, consente una sua rimodulazione: attraverso esso, infatti, il Giudice compie una verifica della permanenza e corretta qualificazione delle condizioni dettate dagli artt. 273, 274 e 275 c.p.p.
Deve essere espletato necessariamente entro 5 giorni dall'applicazione della misura quando si tratti di custodia cautelare in carcere, oppure di dieci giorni in caso di altre misure.
Qualora il PM ne faccia espressamente richiesta nell'istanza di applicazione della misura, il termine può essere ridotto a 48 ore.
I termini sopra indicati non si applicano qualora si sia proceduto all'interrogatorio nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo.
Tuttavia, il rispetto dei termini è fondamentale: l'espletamento tardivo dell'interrogatorio, infatti, fa perdere d'efficacia la misura cautelare.
Come si nota, ha una funzione e una regolamentazione ben diversa rispetto all'interrogatorio dell'indagato fatto dal PM: per questo motivo, il comma sesto dell'art. 294 c.p.p. dispone che non sia possibile l'interrogatorio da parte del P.M. fino a che non sia stato espletato quello di garanzia.
In ogni caso, è necessaria la presenza del difensore: l'interrogato ha tuttavia SEMPRE la facoltà di non rispondere, con il solito limite delle domande relative alle proprie generalità e a quanto occorre per identificarlo.
Come emerge chiaramente, dunque, l'interrogatorio di garanzia assolve ad una precisa e specifica funzione, ben diversa da quella propria dell'interrogatorio del PM
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