Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta per stabilire da quale momento decorra l'obbligo di mantenimento da parte del genitore.
Non sono infatti infrequenti i casi in cui i genitori interrompano la propria relazione durante la gravidanza o casi in cui una relazione vera e propria non sia mai esistita.
La Corte di Cassazione (sent. penale 34643 del 2020) ha riconosciuto invero l'integrazione del reato di cui all'art. 570 c.p. in capo ad un padre, non coniugato, che si era interessato della figlia a partire dai primissimi giorni dopo la nascita.
Hanno sostenuto gli Ermellini che la conoscenza del fatto di essere diventato padre determini l'obbligo di assistere e mantenere il figlio e che, pertanto, il mancato sostentamento economico del minore fa scattare per il padre la responsabilità penale ex articolo 570 cod. pen.
Riconosce infatti la Suprema Corte che, perchè si configuri il reato, non importa che non vi sia uno stato di bisogno materiale perché lo stato di bisogno è in re ipsa determinato dalla minore età del figlio.
Il ricorrente aveva anche tentato di far rilevare che nel periodo di inadempimento preso in considerazione dai giudici di merito si erano per lui determinate cattive condizioni economiche e di salute.
La Cassazione risponde che risulta la valutazione da parte del tribunale e della Corte di appello in merito a tali circostanze riferibili però a un periodo successivo alla già manifestata condotta di omissioni di cure e mezzi verso la figlia. Il reato si era comunque già prodotto . E, aggiunge la Cassazione, il disinteresse manifestato dal padre naturale sin dai primi giorni seguenti al parto è sufficiente a dimostrare che il mancato sostentamento della prole nei periodi successivi connotati da dissesto patrimoniale e malattia sono solo la conferma di quanto non avesse mai avuto intenzione di provvedere al mantenimento della propria bambina.
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