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LA PACE FISCALE: UN APPROFONDIMENTO A CURA DELL'AVV. DAVIDE TORCELLO

La cd. “pace fiscale”, contenuta nel Decreto Fiscale approvato nella giornata d

i lunedì 15/10, viene dunque alla luce dopo mesi di annunci da parte del governo gialloverde.

Tale complessa misura dovrebbe articolarsi, fondamentalmente, in quattro parti: la prima relativa alla cd. “Rottamazione – ter” delle cartelle di pagamento; la seconda inerente alla definizione delle liti fiscali pendenti; la terza attinente alla presentazione una dichiarazione integrativa con la quale sanare le annualità ancora accertabili; la quarta riguardante la chiusura dei potenziali contenziosi fiscali.

Analizziamo dunque, nel dettaglio, in che cosa consisterebbero le misure cui si è appena fatto cenno.

La cd. “Rottamazione-ter” delle cartelle di pagamento

L’intenzione dichiarata del Governo gialloverde era quella di “smaltire” tutte le cartelle di pagamento, ad oggi non saldate, di importo non superiore a €500.000,00 (secondo la soglia a suo tempo individuata dal Piano Nazionale delle Riforme – P.N.R., riferibile sia alla definizione delle cartelle di pagamento che a quella delle liti fiscali pendenti, che come noto viaggia in parallelo rispetto a questa prima misura in esame).

In pratica, una nuova forma di “Rottamazione - ter” delle cartelle esattoriali arretrate, che consentirà ai contribuenti di pagare soltanto una parte del debito iscritto a ruolo, con la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora (così come già accaduto nelle passate edizioni).

L’istanza per accedere alla Rottamazione - ter dovrà essere presentata entro il 30.4.2019.

Il pagamento rateale interesserà un periodo più lungo rispetto al passato (cinque anni): saranno previste due rate annuali (scadenza 31 luglio / 30 novembre), per un ammontare complessivo di dieci.

Questa nuova “rottamazione” riguarderà i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione nell’anno in corso; nonché quelli affidati negli anni passati (tra l’1.1.2000 ed il 31.12.2017) all’Agente della riscossione.

Gli interessi che matureranno in relazione all’effettuazione del pagamento in forma rateale risulteranno decisamente contenuti rispetto al passato (2% contro il 4,5% delle precedenti edizioni).

Verranno letteralmente stralciati i ruoli di importi sino a 1.000,00 € relativi alle annualità comprese tra il 2000 ed il 2010, senza che venga dunque richiesto alcunché ai contribuenti.

Tale misura interesserà anche multe; bolli auto; tributi e tasse locali.

La “Rottamazione – ter” andrà dunque ad aggiungersi alle due che l’hanno preceduta.

I contribuenti decaduti dalla prima edizione della “rottamazione” saranno ammessi tutti alla “versione – ter”, nessuno escluso e senza condizione alcuna; quelli che avevano aderito alla “Rottamazione – bis”, invece, dovranno provvedere necessariamente a regolarizzare i propri pagamenti previsti sino ad ottobre 2018, corrispondendo il saldo entro la scadenza fissata al 7 dicembre 2018.

Una volta fatto ciò, i contribuenti (ri)ammessi alla “Rottamazione – ter” potranno pagare entro i cinque anni di cui sopra le rimanenti somme (pari al 20% del totale).

La presentazione della nuova istanza per l’accesso alla “Rottamazione – ter” arresterà comunque le dilazioni attualmente in essere sino al momento della scadenza delle prima rata della nuova procedura.

La presentazione dell’istanza bloccherà parimenti l’avvio di nuove procedure cautelari ed esecutive in danno dei contribuenti interessati (salvo che si sia giunti all’incanto con esito positivo; mentre non sarebbe ostativa, in tal senso, l’avvenuta assegnazione del credito in caso di pignoramento presso terzi).

Il perfezionamento della procedura di “Rottamazione – ter” si avrà solamente grazie al pagamento del dovuto in maniera integrale e tempestiva, non essendo tollerati ritardi od ammanchi (nemmeno lievi).

Il pagamento sarà aperto anche alla compensazione con crediti certificati che i contribuenti interessati vantassero, relativamente ad appalti e forniture, nei confronti della P.A.

Sarà peraltro possibile definire anche i carichi interessati dallo svolgimento di un contenzioso fiscale, purché si rinunci al giudizio in questione.

L’inoltro della domanda di ammissione alla “Rottamazione – ter” consentirà dunque la sospensione del processo da parte del Giudice, una volta che ne venisse dichiarata la sussistenza.

L’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere risulterà poi subordinata all’effettivo perfezionamento della procedura di “rottamazione”, debitamente attestata per il mezzo della presentazione della relativa documentazione.

In caso di mancato perfezionamento della “Rottamazione – ter”, al contrario, il Giudice revocherà d’ufficio la sospensione ed il processo riprenderà ordinariamente.

I debitori che aderiranno a tale procedura verranno a conoscenza dell’esatto importo dovuto a seguito della comunicazione loro rivolta da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Va infine segnalato che le somme che venissero versate dal contribuente in relazione ai debiti interessati dalla definizione agevolata (anche prima che si perfezionasse tale procedura), incluse nella domanda di adesione alla “Rottamazione – ter”, non verrebbero restituite nell’eventualità in cui tale procedura non giungesse, alfine, all’effettivo perfezionamento.

Per quanto concerne specificamente l’ambito doganale, si fa presente che rientraranno nell’alveo della “Rottamazione – ter” anche le cartelle di pagamento relative a tale tipologia di contestazioni.

Si pagheranno pertanto integralmente i tributi – dazi e IVA- nonché i relativi interessi iscritti a ruolo ed aggio, ma in assenza di sanzioni e con un trattamento particolare degli interessi di mora.

Verrà in tal modo preservato il pagamento dei tributi di matrice eurounitaria (dazi; IVA legata alle operazioni di importazione).

In passato, la rottamazione non aveva riguardato tali cartelle (emesse dall’Agente della riscossione a seguito dell’affidamento del ruolo da parte dell’Agenzia delle Dogane) giusto perché ritenute attinenti a risorse proprie europee; mentre oggi si ritiene che uno Stato membro abbia il diritto di decidere di rinunciare ad interessi di mora – quantomeno parzialmente – ed in misura integrale alle sanzioni (anche ove relative a detta particolare tipologia di risorse).

Per l’IVA e i dazi all’importazione non è prevista la possibilità di procedere a compensazione.

La definizione delle liti fiscali pendenti

Per quanto concerne le liti fiscali in corso, queste dovranno identificarsi con le cause devolute alla giurisdizione tributaria nelle quali la controparte del contribuente sia l’Agenzia delle Entrate.

Saranno interessate dalle prospettive di “pacificazione fiscale” anche le liti pendenti in Cassazione.

La data in relazione alla quale si vaglierà la pendenza della lite (o, altrimenti, la data che rileverà a proposito delle liti “potenziali”, idealmente collegate alla notifica di atti al contribuente) sarà quella di entrata in vigore del Decreto.

La definizione delle liti fiscali pendenti (così come, del resto, quella delle liti “potenziali”) sarà attuabile grazie ad un pagamento in forma rateale, che potrà essere suddiviso in venti rate trimestrali.

Ovviamente, la “pace fiscale” si rivelerà tanto più vantaggiosa per chi avesse conseguito un esito positivo nel primo o nel secondo grado del giudizio di merito svoltosi innanzi la C.T.P. o la C.T.R.

I contribuenti, ove intendessero definire la lite insorta in assenza di una pronuncia ad essi favorevole, dovranno pagare per intero le imposte contenute nell’atto impugnato, senza sanzioni ed interessi.

In caso di vittoria innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, invece, potranno beneficiare di una riduzione del 50% delle maggiori imposte richieste (cui sommare, ovviamente, l’eliminazione integrale delle sanzioni e degli interessi).

I contribuenti che, invece, fossero risultati vittoriosi in C.T.R. all’esito del secondo grado del giudizio di merito, beneficeranno di una riduzione delle maggiori imposte dovute pari all’80% del totale.

Ove la lite riguardasse esclusivamente sanzioni ed interessi, i contribuenti sarebbero chiamati a pagare il 15% del valore complessivo della causa (ove avessero ottenuto ragione nella sentenza pronunciata prima dell’adesione alla definizione); oppure, nel caso in cui non fosse ancora stata pronunciata sentenza di sorta, il 40% di tale valore.

Per quanto attiene alle diverse fattispecie nelle quali i contribuenti avessero ottenuto un accoglimento solo parziale delle proprie ragioni, la soluzione dovrebbe essere quella di consentire loro di defalcare sanzioni ed interessi relativamente alla parte in cui avessero maturato la propria ragione (oltre, ovviamente, all’applicazione dello sconto percentuale sulle maggiori imposte richieste dall’Erario). Al contrario, i medesimi contribuenti, seppur parzialmente vittoriosi, sarebbero chiamati a pagare ordinariamente in relazione ai punti sui quali il Giudice avesse loro dato torto.

In ogni modo si evidenzia che, agli importi dovuti dai contribuenti alla luce del ricorso alla definizione agevolata, andrebbero comunque sottratti quelli già corrisposti (a qualunque titolo, anche se differente) nelle more della lite fiscale incardinata innanzi al Giudice tributario.

Il mancato o ritardato pagamento comporterebbe anche in questo caso la decadenza dai benefici di legge, con successiva preclusione rispetto alla possibilità di fare ricorso alla rateazione.

La data utile per il saldo della prima rata dovrebbe essere pertanto fissata al 16.5.2019.

La dichiarazione integrativa sanante; la chiusura dei contenziosi “potenziali”; le e-cigarettes

E’ stata anche introdotta la possibilità di procedere con la presentazione di una dichiarazione integrativa (con un prelievo fisso quantificato nella misura del 20%) da affiancarsi alla chiusura dei contenziosi tributari in essere tra Fisco e contribuenti ed alla “Rottamazione – ter” delle cartelle di pagamento, la quale dovrebbe consentire una sorta di “voluntary disclosure” sugli anni d’imposta ancora accertabili (entro la soglia dei 100.000,00€).

L’applicazione dell’imposta sostituiva nella misura del 20% dovrebbe interesserà le annualità comprese tra il 2013 al 2017.

Il massimo dichiarabile in più, rispetto all’anno d’imposta precedente, dovrà comunque non risultare superiore ad 1/3.

Potrà aderire solo chi abbia presentato la dichiarazione dei redditi (essendo dunque precluso il ricorso a tale strumento in caso di omessa dichiarazione) entro i mesi di aprile/maggio 2019.

Il pagamento, di fatto, dovrà essere effettuato secondo tempistiche decisamente ristrette (tra luglio e settembre 2019).

Il “contraltare” rispetto all’introduzione di questa possibilità sarà rappresentato dall’inasprimento del regime sanzionatorio amministrativo e penale attualmente vigente.

L’accordo tra Lega e M5S è stato trovato, inoltre, in merito all’introduzione di una sorta di “ravvedimento operoso extra” con la possibilità di provvedere al saldo del dovuto nell’arco temporale di cinque anni (senza però la comminazione delle relative sanzioni).

I contribuenti verseranno pertanto tutte le imposte dovute; non anche le sanzioni e gli interessi del caso.

Il Decreto Fiscale prevede la possibilità di definizione dei contenziosi “potenziali” relativi ad atti non impugnati ed ancora impugnabili alla data di entrata in vigore del Decreto stesso, notificati entro la medesima data (avvisi di accertamento; avvisi di rettifica e liquidazione; atti di recupero; ma non gli avvisi bonari).

Verrà richiesta l’adesione integrale ai rilievi mossi dall’Ufficio (con il conseguente pagamento, come accennato, delle maggiori imposte e l’eliminazione di sanzioni ed interessi).

Detto pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (oppure, entro il termine più lungo che l’Ufficio avesse fissato per la comparizione del contribuente interessato dall’accertamento con adesione).

Tale trattamento di favore sarà peraltro esteso anche agli inviti al contraddittorio. Per gli accertamenti con adesione in relazione ai quali sia già stato siglato un accordo entro la data – soglia, invece, il pagamento che avverrà nei 20 gg successivi potrà beneficiare dello “sconto” su sanzioni ed interessi.

Per quanto concerne specificamente i PVC (anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione), si farà riferimento alle contestazioni mosse dagli Uffici relativamente alle annualità comprese tra il 2013 ed il 2018 (relativamente alle Imposte sui redditi; IVA; IRAP; contributi previdenziali; ritenute; imposte sostitutive; IVIE; IVAFE).

Entro il 31 maggio 2019, i contribuenti interessati dovranno presentare una dichiarazione integrativa relativamente a ciascuno dei periodi d’imposta per il quale non siano ancora scaduti i termini per l’accertamento.

Entro tale data dovranno provvedere anche al pagamento delle maggiori imposte autoliquidate, chiaramente al netto delle sanzioni e degli interessi - salvo il caso che ad essere definiti siano rilievi, contenuti nel PVC, relativi a risorse tradizionali: in tal caso andrebbero calcolati i relativi interessi di mora a far data dal 1 maggio 2016).

Ai fini del pagamento di dette imposte (prima o unica rata prevista entro il 31 maggio 2019; il resto in venti rate trimestrali per importi superiori a 50.000,00€, altrimenti in 8 rate trimestrali), non potranno essere sfruttati eventuali crediti di imposta.

La definizione, come accennato, dovrà riguardare l’integralità del PVC.



Spostandosi su un altro fronte del Decreto Fiscale, si segnala che, con un pagamento in misura pari al 5% della richiesta avanzata da parte dell’Erario, i gestori o rivenditori di svapatori e liquidi in causa con i Monopoli potranno chiudere le liti fiscali sorte (purché non ancora interessate dalla sopravvenienza del giudicato) o insorgende (nell’ipotesi di effettuazione di controlli), in relazione alle imposte di consumo.

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