L'art. 42 co. 2 del cd. Decreto Cura Italia ha sancito che per gli assicurati che contraggano il COVID 19 in occasione dell'attività lavorativa operi la copertura INAIL.
L'espressione utilizzata dal legislatore non è delle più felici, poichè lascerebbe aperto, ad esempio, alla possibilità di copertura anche in caso di lavoro a distanza .
Il contagio da COVID 19, anche grazie alle circolari INAIL intervenute, entra dunque a far parte del novere degli infortuni per cui opera la copertura assicurativa.
Ma non solo.
La previsione porge anche il fianco a profili di responsabilità penale.
Infatti, qualora fosse dimostrato altresì che il contagio è avvenuto per il mancato rispetto delle regole antifortunistiche, il datore di lavoro risponderebbe anche in sede penale, ai sensi dell'art. 590 c.p.
Ma, in realtà, qualora la trasgressione delle norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro sia grossolana e deliberata, la giurisprudenza ha da tempo individuato, quale elemento soggettivo del reato, una fattispecie dolosa, e non più dolosa, quantomeno nelle forme del dolo eventuale.
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