Uno dei - tanti - nodi critici delle separazioni riguarda il mantenimento dei figli minori. In particolare, l'ammontare della somma mensile. Come gia' detto molte volte, il campo del diritto di famiglia non consente un confronto agevole con norme di legge, avendo il legislatore lasciato ampio spazio all'interpretazione e alla discrezione. Cio', come gia' ampiamente spiegato, per consentire la miglior tutela ad ogni singola situazione che non viene, pertanto, tipizzata. E, tuttavia, cio' ha causato non pochi dubbi e difficolta'. Nei provvedimenti che stabliscono il mantenimento dei figli minori, infatti, spesso si legge una somma stabilita per il mantenimento e, poi, il concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie. Quale e' dunque il criterio per stabilire se una spesa sia straordinaria o meno? La risposta non e' cosi' scontata e vi sono pagine e pagine di giurisprudenza che si sono interrogate sull'argomento. Vengono definite come spese ordinarie e, pertanto, coperte dalla somma stabilita a titolo di mantenimento, quelle che riguardano i bisogni quotidiani dei figli. Sono invece definite come straordinarie quelle imprevedibii ed eccezionali, nonche' particolarmente esose. Vediamo dunque qualche caso pratico. Sono state ritenute ordinarie quelle relative alla mensa scolastica e ai libri di testo, poiche' non caratterizzate dalla eccezionalita' ed imprevedibilita'. Cosi', sono straordinarie anche le attivita' sportive e le spese mediche. Invece, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 16175 del 30 luglio 2015) sono spese straordinarie i viaggi di istruzioni all'estero. Questi, invero, non necessiterebbero neanche della preventiva informazione, essendo posto nell'interesse dell'istruzione del minore. Tuttavia, anche la giurisprudenza non e' unanime in queste classificazioni, per cui spesso si trovano pronunce (anche se minoritarie) contrarie. Per arginare l'incertezza, molti Tribunali hanno stipulato dei protocolli che elencano quali siano le spese straordinarie e quali no.
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