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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

LA SCUOLA NON E' RESPONSABILE DEL SUICIDIO DELLO STUDENTE BOCCIATO


E' del 31 ottobre 2019 la sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. III civile num. 27985 del 31 ottobre 2019) che scioglie il nodo riguardo una eventuale responsabilita' della scuola per il suicidio dello studente che aveva appreso della propria bocciatura direttamente dai quadri.

Per meglio comprendere, ripercorriamo la vicenda dall'inizio.

Uno studente, appresa la propria bocciatura dai quadri esposti della scuola, si era suicidatio: i genitori citarono dunque il Ministero per avere risarciti i danni, ritenendo che l'evento suicidio si sarebbe potuto evitare se la scuola avesse rispettato il dettato dell'art. 16 dell'ordinanza n. 90 del 25 maggio 2001 del Ministero, che impone agli istituti di inoltrare ai genitori la comunicazione preventiva della bocciatura dell'alunno.

Ritenevano, dunque, gli attori, che vi fosse nesso di causalita' tra questa inadempienza e la tragica decisione del figlio.

Nessuno dei gradi di giudizio ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dai genitori.

Da ultimo, la Cassazione ha argomentato sostenendo che il fine della comunicazione prevista dall'ordinanza ministeriale e' quello di consentire una piu' adeguata e piu' serea preparazione del minore alla notizia della bocciatura attraverso il filtro dei propri genitori.

Non ravvisa, dunque, tra gli scopi delle disposizioni date del Ministero, quella di prevenire tragici gesti.

Inoltre, la Cassazione ha esaminato la ricostruzione degli ultimi momenti di vita del figlio, da quando ha appreso la bocciatura a quando si e' tolto la vita.

Ebbene, anche secondo questa ricostruzione ha ritenuto assai improbabile che una preventiva comunicazione avrebbe potuto incidere sulle decisioni del ragazzo.

La Suprema Corte cassa, pertanto, tutti i motivi di doglianza, relativi sia alla mancata comunicazione della bocciatura che dello scarso andamento scolastico durante l'anno.

Cio' che va provato, oltre ogni ragionevole dubbio, e' che sussista un nesso casuale chiaro e inequivocabile tra una addotta inadempienza della scuola e la decisione dello studente.

Prova che, nel caso di specie, non e' stata fornita.


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