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LA SOLA DIFFICOLTA' ECONOMICA TRANSITORIA NON GIUSTIFICA L'OMESSO MANTENIMENTO


Complice il momento storico ed economico si stanno moltiplicando le denunce per i reati di cui agli artt. 570 e 570 bis. c.p..

Sempre più persone, infatti, hanno difficoltà nell'adempiere alle obbligazioni poste in sede di separazione e divorzio e non riescono a corrispondere quanto stabilito a titolo di mantenimento.

Ma detta difficoltà può escludere la configurabilità dei reati sopra citati?

La giurisprudenza è sempre stata concorde nel non ammettere una simile interpretazione, argomentando che in caso di modifica in peggio delle condizioni l'obbligato ben avrebbe potuto chiedere una modifica delle stesse, in linea con il proprio nuovo status.

Recentemente, la Corte di Cassazione (sent. 24554 del 23.06.2021) ha rilevato come già il mero inadempimento costituisca il mero precetto della norma violata.

Al fine di ravvisare un'esimente, dunque, non è sufficiente individuare la sola difficoltà economica, perdipiù transitoria, ma deve essere evidenziata una situazione di indigenza tale da rendere assolutamente impossibile adempiere anche solo in parte all'obbligazione.

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