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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

LA SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA NEL PROCEDIMENTO PENALE DEGLI ADULTI



La messa alla prova è un istituto già ben radicato nel nostro ordinamento. Ricorderete, senz'altro, lo scalpore che suscitò l'ammissione a questo rito dei due minorenni che spinsero dagli scogli due anziani. La messa alla prova è, infatti, un rito tipico del procedimento nanti il Tribunale dei Minori. L'ottica è quella di risocializzare e recuperare il minore che delinque, affiancandolo ad un programma fattivo di recupero e rinviando il giudizio al termine di detto percorso. Da qualche anno è presente, anche nel processo a carico di maggiorenni. La ratio della riforma era quella di consentire una riabilitazione per gli imputati per reati non particolarmente gravi, sulla stessa scorta dell'istituto previsto per i minori. E dunque, la L. 67/2014 ha introdotto la possibilità, anche per i maggiorenni, di richiedere la sospensione del procedimento e l'ammissione alla messa alla prova. Ovviamente, il beneficio è concesso solo a determinate condizioni. In primis, non tutti i reati consentono di accedervi: può essere richiesta solo per quelli puniti esclusivamente con la pena pecuniaria o con una pena non superiore nel massimo a quattro anni, nonchè per i reati previsti dall'art. 550 co. 2 c.p.p.. Il Giudice, nel valutare l'ammissibilità dell'istanza, dovrà tener conto dell'effettiva possibilità di riabilitazione del soggetto, il quale, inoltre, dovrà essersi adoperato per il risarcimento del danno e per l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato. Occorre valutare attentamente l'opportunità di richiedere l'accesso a questa strada: la messa alla prova è infatti richiedibile una sola volta. L'istanza può essere fatta in corso di indagini preliminari al P.M., il quale, prestato il proprio consenso, la trasmetterà al G.I.P.. Oppure, potrà essere chiesta al magistrato giudicante prima dell'apertura del dibattimento. L'istanza dovrà essere sempre corredata, quantomeno, dalla richiesta di elaborazione del programma presentata all'Uepe. Una volta pervenuto detto programma di messa alla prova e dopo aver valutato laa sussistenza dei requisiti di legge, il magistrato disporrà la sospensione del procedimento e quantificherà l'ammontare dei lavori di pubblica utilità che l'imputato dovrà svolgere, rinviando ad altra udienza successiva alla presunta fine degli stessi. A questa, il magistrato valuterà, anche in base alla relazione di fine lavori redatta dall'Uepe, il quale dovrà supervisionare l'intero periodo di sospensione, la buona riuscita della messa alla prova. In caso di esito positivo, dichiarerà estinto il reato.

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