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LA VIOLENZA SESSUALE PUO' CONCRETIZZARSI ANCHE A DISTANZA


Lo abbiamo detto molte volte: il reato di violenza sessuale ha subito una grande riforma rispetto alla sua previsione originaria.

Nella nuova formulazione, tuttavia, si è scelto di utilizzare una formula (atti sessuali) così ampia da consentire una interpretazione molto dilatata dell'integrazione del reato.

La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere integrato il reato di violenza sessuale ogniqualvolta vengano compiuti atti sessuali (cioè che invadono la sfera sessuale della vittima) mediante costrizione o induzione, quest'ultime percepite dalla vittima come tali.

La sent. Cass. Pen. 2252 del 20.01.2021 si colloca al termine di un filone pressochè conforme, riconsocendo l'integrazione del reato di violenza sessuale anche a distanza.

Ritiene la Suprema Corte, infatti, che per l'integrazione del reato di cui all'art. 609 bis c.p. non debba avvenire necessariamente un contatto fisico tra le parti, posto che la norme richiede che vi siano atti sessuali (definiti, appunto, come un'invasione della sfera sessuale) compiuti con costrizione.

E, dunque, possono rientrare in questa nozione anche quegli atti indotti a distanza, mediante supporti informatici, ma che comunque comprimono la libertà di autodeterminazione della vittima.

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