Sono situate all'interno del primo libro del codice penale.
L'ordinamento prevede una serie di cause di estizione generali, ossia valevoli per ogni tipo di reato, ed alcune speciali, ossia previste per singole figure criminose dalle relative norme incriminatrici.
Vediamo dunque oggi le cause ordinarie.
- Morte del reo, art 150 c.p. per essere qualificata quale causa di estinzione del reato, la morte deve intervenire prima della sentenza di condanna. Sopravvivono, tuttavia, le obbligazioni civili, il pagamento delle spese processuali e l'esecuzione della confisca, poiche' riguardano il patrimonio del defunto.
- Amnistia, art 151 c.p. si tratta di un provvedimento di clemenza generale , con cui lo stato rinuncia all'applicazione della pena per fatti commessi in un determinato periodo di tempo purche' anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento. si differenzia tra l'amnistia intervenuta prima della sentenza di condanna (cd. propria), che ha efficacia estintiva completa, e quella impropria, intervenuta dopo la prnuncia di sentenza irrevocabile. In questo secondo caso rimangono vivi gli altri effetti penali della condanna.
- remissione della querela, art. 152 c.p. Da non confondersi conla rinunzia al diritto di querela, in quanto la remissione opera in un momento successivo all'aver esercitato il diritto di querela e puo' essere considerata una sorta di perdono privato. Deve essere fatta solo prima della sentenza della condanna: il codice penale prevede espressamente ii casi in cui la remissione puo' essere fatta solo processualmente.In ogni caso, la remissione deve essere sempre accettata dal querelato.
- Prescrizione, artt 157- 161 c.p. Presuppone l'estinzione del reato per un decorso inerte del tempo. Il tempo necessario per la prescrizione e' individuato nella pena massima prevista per ogni reato, che, comunque, non potra' mai essere inferiore a 6 anni in caso di delitti e 4 in caso di contravvenzioni. Inizia a decorrere dal momento della consumazione del fatto. Il codice prevede ipotesi di interruzione, ove, dunque, il termine ricomincia a decorrere (senza mai, comunque, poter superare il limite dell'aumento del quarto del termine necessario per la prescrizione) e ipotesi di sospensione, che mettono dunque in pausa il decorso del termine. La Riforma Bonafede e' intervenuta in maniera tranciante sulla prescrizione, prevedendo che il decorso del termine si sospenda automaticamente con la pronuncia della sentenza di primo grado.
- Oblazione, artt. 162 - 162 bis c.p.: E' prevista solo per le contravvenzioni. Qualora siano punite solo con la pena dell'ammenda, s i viene ammessi a pagare una somma pari a un terzo della pena massima stabilita. In caso di contravvenzioni punite o con l'arresto o con l'ammenda, la somma e' pari alla meta' del massimo della pena stabilita. Il pagamento, che estingue il reato, deve intervenire prima dell'apertura del dibattimento.
- Sospensione condizionale della pena, artt. 163 168 c.p.: qualora venga pronunciata una sentenza di condanna per un apena inferiore ai due anni, il giudice puo' (ma non e' un obbligo) disporre che l'esecuzione della stessa rimanga sospesa, anche per le pene accesorie, per un termine di cinque anni, in caso di delitto, o di due anni, qualora si tratti di una contravvenzione. Non puo' comunque essere mai concessa quando deve essere disposta anche una misura di sicurezza o in cas di precedente condanna. La concessione puo' essere subordinata al risarcimento del danno Se nel termine sopra indicato non viene commesso altro reato della stessa indole, il reato si estingue. Diversamente, la sospensione condizionale verra' revocata.
- Perdono giudiziale per i minorenni, art. 169 c.p.: viene concesso unicamente ai minorenni e solo se la pena stabilita peril reato e' inferiore ai 2 anni di restrizione della liberta' personale o ad Euro 1.549. PUo' essere concesso solo una volta.
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