Il nostro Codice Penale prevede una serie di istituti che estinguono, a determinate condizioni, il reato.
Tra questi, vi è l'oblazione, che può essere definito come una depenalizzazione negoziata per reati particolarmente lievi.
Essa è applicabile alle sole contravvenzioni, cioè a quei reati che il codice penale punisce con le pene dell'arresto e/o dell'ammenda)
L'art. 162 c.p. prevede, infatti, che le contravvenzioni che siano punite con la sola pena dell'ammenda possano essere estinte se l'interessato, entro determinati termini (prima dell'apertura del dibattimento o in sede di opposizione a decreto penale di condanna) paghi una somma pari ad 1/3 del massimo della pena.
L'art. 162 bis c.p., imvece, prevede la cd. oblazione alternativa: essa riguarda le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto OPPURE con la pena dell'ammenda.
In questo caso, l'indagato si libererà pagando una somma pari alla metà del massimo di pena previsto per quel reato.
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