Il nostro ordinamento prevede alcune ipotesi in cui, anche in presenza di consumazione di una ipotesi di reato, lo stesso non viene considerato tale percheà vi sono determinate condizioni per le quali la legge lo tollera, lo consente, lo impone o tutela.
Pertanto, non sono attenuanti bensì escludono il reato.
Sono divise in scriminanti comuni, che valgono per ogni ipotesi criminosa, oppure speciali, che sono previste per casi particolari.
L'art. 59 c.p. prevede che le stesse debbano essere valutate a favore dell'agente anche se questo non ne conosceva l'esistenza.
Vediamo dunque le ipotesi di scriminanti comuni, collocate nel libro primo del Codice penale.
- Consenso dell'avente diritto, art. 50 c.p.: Non viene punito chi lede o mette in pericolo un diritto di un soggetto, con il consenso di quest'ultimo. Perchè la scriminante operi, il diritto deve essere disponibile. A tal proposito, non può essere invocata questa scriminante nelle ipotesi di aiuto al suicidio. Il consenso, per essere valido, deve essere libero, lecito, attuale. Deve, inoltre, essere espresso. Valido anche se desunto da comportamenti incontrovertibili.
- Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, art. 51 c.p.: Non viene punito chi commette reato nell'esercizio di un diritto di cui è titolare. Elemento costitutivo di questa scriminante è l'esistenza, in capo all'agente, di un potere giuridico di agire che derivi da un diritto soggettivo, un diritto potestativo o una facoltà giuridica, derivante da una fonte del diritto che deve essere preminente rispetto alla orma penale. La scriminante ha due limiti: da una parte, la disciplina e il fondamento del diritto esercitato, dall'altra quelli ricavabili dall'intero ordinamento. Per quanto riguarda l'adempimento di un dovere, invece, l'azione viene commessa non in forza di un diritto soggettivo, bensì in forza di un dovere previsto da una norma oppure dall'Autorità. In questo secondo caso, l'ordine deve essere legittimo. La scriminante non opera se l'ordine è palesemente illegittimo o se chi lo esegue non ha alcun modo di svincolarsi.
- Legittima difesa, art. 52 c.p.: Con questa scriminante, viene esclusa la punibilitaà per chi commetta un reato perchè costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o per resistere al pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Perchè la scriminante sussista, la reazione deve essere proporzionata nei mezzi e il pericolo deve essere attuale: ciò significa che se rispondo al ladro in fuga non opererà la scriminante. La proporzione dei mezzi viene presunta qualora l'aggressione avvenga nel proprio domicilio o luogo di lavoro. Nel 2019 la legittima difesa è stata investita da un'imponente riforma che ha aggiunto un comma all'articolo 52, introducendo anche la presunzione dell'attualità quando si agisce per respingere l'intrusione di una o più persone.
- Uso legittimo delle armi, art. 53 c.p. è riservata al pubblico ufficiale che al fine di adempiere ad un dovere del proprio ufficio faccia uso oppure ordini di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica. Come anticipato, è una scriminante propria, essendo rivolta ad una determinata categoria di soggetti. Perchè detta scriminante operi, deve esserci la necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza, devono mancare mezzi alternativi e, comunque, deve sussistere la proporzione fra bene leso e quello tutelato.
- Stato di necessità, art. 54 c.p.: detta scriminante esclude la punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno alla persona. Il pericolo deve essere attuale ed imminente e deve apparire idoneo a causare un grave danno alla persona. Inoltre, non deve essere stato volontariamente causato dall'agente, che in ogni caso non deve avere un dovere di esporsi ad esso. A differenza della legittima difesa, nello stato di necessità le conseguenze dannose ricadono su terzi incolpevoli.
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