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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

LESIONI ED OMICIDIO STRADALE

Nel 2016, sull'impulso di tragici eventi di cronaca, sono stati introdotti nel nostro ordinamento i reati di omicidio e lesione stradale.


La previsione precedente dll'art. 589 c.p. (omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme del Codice della Strada) e' diventata dunque una fattispecie autonoma, che si verificherà in tre diverse ipotesi: una prima, punita con la pena della reclusione da 2 a 7 anni, è quella gia' prevista nel codice, di semplice violazione del C.d.S., una seconda prevede la reclusione da 8 a 12 anni per chi al momento del fatto aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ed infine, una terza ipotesi, per la quale la pena prevista va dai 5 ai 10 anni di reclusione, se il tasso alcolemico è inferiore a 1,5 g/l o, comunque, se si siano tenute condotte pericolose (quali, ad esempio, la violazione dei limiti di velocità).

Analogamente è stato disegnato anche il reato di lesioni, per il quale è prevista una pena dai 3 ai 5 anni se l'esito delle lesioni è grave e da 4 a 7 anni in caso di lesioni gravissime.

Sono previste, inoltre, sanzioni più gravi nel caso di conducenti di mezzi pesanti e nel caso di fuga dal luogo dell'incidente.

Inoltre, il legislatore ha altresì disposto il raddoppio del termine di prescrizione e l'obbligo di procedere all'arresto nei casi di flagranza, nonchè la possibilità di eseguire prelievi coatti di campioni biologici.

Infine, è prevista, anche in caso di accesso a riti alternativi, la revoca della patente per 5 anni (nel caso di lesioni), 15 anni nel caso di omicidio e 30 anni nel caso di fuga dal luogo dell'incidente.

Sul punto, va pero' segnalato che il legislatore non ha menzionato, tra i riti alternativi ostativi, la sospensione con messa alla prova, che, dunque, diventa un rito alternativo facilmente esperibile nell'ipotesi del primo comma dell'art. 589 bis c.p.

Va inoltre segnalata la sentenza del 07.04.2019 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la parziale illeggittimita' costituzionale dell'art. 222 Cod. Strad. nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

Dopo anni di battaglie, dunque, si è finalmente ottenuta risposta alla richiesta di una maggiore attenzione verso questi episodi.

Il legislatore, infatti, ha elaborato un testo d'impatto, con pene molto alte e previsioni molto stringenti.

Tuttavia, A quasi quattro anni dall'introduzione della legge, non possiamo che prendere atto della scarsa efficacia di deterrente che questa riforma ha avuto.

Solo negli ultimi giorni i media hanno annunciato la morte di dieci persone a causa di automobilisti ubriachi e folli.

Ancora una volta, assistiamo all'introduzione di una legge sull'onda dell'emotivita' senza che vi sia un effettivo cambio di cultura e di coscienza.

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