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MATERNITA' SURROGATA E REATO DI ALTERAZIONE DI STATO



Si parla spesso sui mass media del fenomeno della maternità surrogata, praticato in realtà in maniera piuttosto frequente all'estero.

Ma in Italia è possibile?

Ad oggi, la legislazione in tema di adozione e procreazione medicalmente assistita è molto indietro rispetto all'evoluzione scientifica e culturale cui stiamo assistendo.

Basti pensare, infatti, che la possibilità di fecondazione eterologa (cioè quella che avviene mediante donazione di gameti da soggetto esterno alla coppia) è possibile in Italia solo dal 2014.

E' invece possibile, per una coppia, adottare o registrare come proprio un figlio partorito da un'altra persona?

La domanda non è scollegata dalla realtà: basti pensare alle coppie omosessuali o sterili che siano impossibilitate a ricorrere all'ovodonazione.

Ebbene, in Italia la maternità surrogata non solo non è regolata ma la registrazione come proprio di un figlio nato con questa procedura integra altresì un reato specifico previsto dalla L. 40/2004 e, in determinate condizioni, il reato di alterazione di stato, previsto e punito dall'art. 567 c.p. .

La legge 40/2004, infatti, all'art. 12 comma 6 punisce la commercializzazione di gameti o embrioni e la maternità surrogata con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

La giurisprudenza ha altresì chiarito che il fenomeno della maternità surrogata può, altresì integrare il reato di alterazione di stato qualora l'atto di nascita venga formato in maniera contraria alle regole dello Stato in cui è dichiarato. pertanto, costituirà alterazione di stato il caso in cui una coppia dichiari quale proprio in Italia il figlio ivi nato a seguito di maternità surrogata, mentre non integrerà detto reato qualora avvenga in Stato che ammetta questa procedura e poi, successivamente, trascritto in Italia

 
 
 

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