
Sul tema dell'obbligo di mantenimento per l'ex coniuge si è scritto e detto molto, fermo restando quella che è stata la rivoluzione copernicana della sentenza Sezioni Unite del 2018.
Da allora, la giurisprudenza è pressocchè conforme e costante, ad eccezione di alcuni guizzi.
Va infatti ricordato che il diritto di famiglia è tra quelli meno normati perchè ciò consentirebbe di valutare il caso concreto fuori da rigide maglie legislative.
E, dunque, recentemente la Corte è tornata sul punto con l'ordinanza n. 5932 del 04 marzo 2021, pronunciatasi in merito al caso in cui il coniuge beneficiando dell'assegno si trovasse in stato di disoccupazione perchè in attesa di trovare un impiego degno dei propri studi.
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento che è indispensabile valutare, ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento, dovendo il giudice del merito accertare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale; donde rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione.
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