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NON COMMETTE REATO IL GENITORE CHE NON PAGA L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PURCHE' PROVI L'IMPOSSIBILITA'



L'obbligo di mantenimento e' posto a carico di entrambe i genitori verso i propri figli minori.

L'assegno di mantenimento che viene disposto in sede di separazione non e', dunque, una condanna o uno strumento di ricatto, come purtroppo spesso viene inteso.

E' invece la quantificazione del contributo che deve essere corrisposto per l'educazione, la crescita e il mantenimento dei propri figli.

Contributo che viene vonferito anche in caso di coppia non separata ma che, evidentemente, non se ne percepisce il peso.

Sempre piu' spesso ne viene omessa la corresponsione.

Le motivazioni possono essere le piu' varie: talvolta, volontariamente e in maniera truffaldina, altre per oggettive difficolta' economiche.

Cio' che e' importante sapere e' che venir meno alla corresponsione, in maniera incolpevole, concretizza un reato specifico (prima generalmente l'art 570 c.p., ora art. 570 bis c.p. che prevede il caso piu' specifico dell'assegno di mantenimento).

Cosa puo' fare, dunque, il genitore che si trovi in difficolta' economiche?

Va premesso che l'aver perso il lavoro, piuttosto che l'aver subito un cambiament in peggio delle proprie condizioni economiche non puo' rappresentare una esimente valida per una assoluzione in sede penale.

La giurisprudenza e' infatti ferma nell'affermare che il coniuge obbligato che subisca un mutamento delle proprie condizioni economiche abbia l'obbligo di richiedere al Tribunale Civile una modifica delle condizioni di separazione.

Qualora non vi provveda, non potra' invocare quale scusante in sede penale la propria condizione economica.

E, in ogni caso, va detto che i figli minori vanno mantenuti anche in caso di disoccupazione, per cui anche la strada della modifica delle condizioni certamente non prtera' ad un azzeramento del contributo.

Recentemente, la giurisprudenza ha blindato questo concetto (Cass. Sez. VI penale n. 38690/2019), affermando che " L'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti per il mantenimento a favore dei figli, deve essere assoluta e deve, altresì, integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti. "

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