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NON COMMETTE REATO IL GENITORE CHE RIDUCA AUTONOMAMENTE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO


Basta eseguire una semplice ricerca su google per sincerarsi che quasi mai il genitore che autonomamente scelga di corrispondere un importo a titolo di mantenimento inferiore a quanto stabilito dal provvedimento del giudice ne esca impunito.

Non rappresenta una causa di giustificazione neppure l'aver perso il lavoro piuttosto che una oggettiva difficolta' economica, essendo necessario che dette circostanze vengano accertate da una scrittura privata o, diversamente, da un giudice a seguito della richiesta di modifica delle condizioni di separazione.

Diversamente, il genitore che agisca in autonomia potra' essere chiamato a rispondere dei reati di omesso mantenimento o omessa osservanza dei provvedimenti di un giudice.

Eppure, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29896/2019, ha segnato un importante precedente, ritenendo non integrato il reato di cui all'art. 570 c.p. (aver privato del mantenimento e dei mezzi di sussistenza la prole) un genitore che aveva spontaneamente ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento.

La Corte ha dunque ritenuto che il reato sia integrato laddove la mancata (o parziale) corresponsione dell'importo costituisca uno stato di bisogno.

I casi dovranno essere dunque esaminati per concreto, per verificare se si sia ingenerato uno stato di bisogno effettivo o che siano mutate a tal punto le condizioni economiche da cagionarlo.

Ma, in base a quanto deciso dalla Suprema Corte, il reato non scattera' automaticamente, dovendo appunto essere verificato caso per caso.

Restera', tuttavia, un credito per le somme non pagate, che potranno essere comunque recuperate.


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