L'art. 572 c.p. punisce i maltrattamenti in famiglia.
La giurisprudenza si è pronunciata più volte sul dettato della norma, estendendo la sua applicabile a prescindere dal matrimonio, quindi anche alle coppie di fatto, nonchè a vari tipi di vessazioni, non solo quelle fisiche ma anche psicologiche ed economiche.
Tuttavia, il reato di cui all'art. 572 c.p. continua a essere fonte di ispirazione per la giurisprudenza della Corte.
Recentemente, infatti, è stata chiamata a valutare la sua configurabilità in caso di una convivenza non stabile, nonostante l'esistenza di una frequentazione tra le parti.
Nel caso di specie, infatti, l'imputato e la persona offesa avevano si intrattenuto una stabile relazione, ma avevano convissuto solo in maniera sporadica e alternata, senza aver mai fondato un vero e proprio progetto di vita comune.
Sulla base di queste risutanze, la Corte ha ritenuto non sussistente il reato di cui all'art. 572 c.p., atteso che con precedente giurisprudenza si era ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti, precisato dall’art. 572 cod. pen., anche in danno di persona convivente more uxorio, quando si sia in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca assistenza e protezione e dal quale emerga un progetto di vita comune.
In mancanza di detti requisiti, non è configurabile il reato di cui all'art. 572 c.p.
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