Il tema della violenza sessuale e degli atti sessuali è stato a lungo trattato su questa pagina.
In questi ultimi giorni è balzato agli onori delle cronache anche per una delle pagine più squallide della cultura italiana.
Quante volte i media hanno rimbalzato la notizia che la difesa degli indagati si baserebbe sull'aver agito "per scherzo"?
Un bacio, uno sfregamento, un palpeggiamento, ma anche aver mimato un atto sessuale, possono comunque concretizzare il reato di cui all'art. 609 bis c.p.?
Ricordiamo, infatti, che la norma parla di atti sessuali e che la giurisprudenza ha interpretato questa nozione in maniera particolarmente estensiva.
In merito al titolo di questo intervento, è intervenuta la Suprema Corte, la quale, con la sentenza n. 13278 del 09 aprile 2021.
La Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento già esposto in un'altra decisione di pochi giorni fa, secondo cui l'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicchè non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell'agente, nè rilevano possibili fini ulteriori - di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale - dal medesimo perseguiti.

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