Il reato di cui all'art. 600 ter c.p. definisce la pornografia minorile come "ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali".
Per molte persone la prima immagine che questa definizione evoca implica l'utilizzo di bambini.
Tuttavia, essa riguarda uno spettro assai piu' ampio.
Ed infatti, integra perfettamente il reato di cui sopra anche lo scambio tra adolescenti di proprie foto in atteggiamenti intimi o svestiti.
Un fenomeno sempre piu' diffuso e sottovalutato.
La stessa norma, infatti, punisce chi diffonda, ceda o divulghi il materiale ritraente minori in atteggiamenti sessuali o che raffiguri i loro organi genitali.
Non puo', pertanto, ignorarsi che lo scambio di immagini su instagram o whatsapp puo' ben integrare la fattispecie delittuosa.
La pena e' considerevole: va da uno a cinque anni di reclusione e fino a circa 5.000 euro di multa in caso di commercio o sfruttamento, mentre in caso di cessione o offerta del materiale la reclusione e' fino a tre anni.
La ratio della differenza e' evidente: nel primo caso, l'agente trae un profitto e fa della sua attivita' una sorta di impresa, mentre nell'ipotesi piu' lieve si verifica un mero, per cosi' dire, scambio di immagini senza corrispettivo.
Proprio questa seconda fattispecie e' stata oggetto di una recente pronuncia da parte della Corte di Cassazione, a mio avviso importantissima.
Con la sentenza n. 1647 del 15 gennaio 2019, infatti, la Corte di Cassazione e' intervenuta sancendo la differenza tra la divulgazione delle suddette immagini su di un sito aperto e accessibile a chiunque e l'invio in privato ad un altro soggetto.
La differenza, anche in termini di pericolo, non e' di poco conto.
Ed infatti, basti pensare le conseguenze: nel primo caso, infatti, l'immagine e' fruibile da un numero imprecisato di soggetti e, quindi, integra quelle caratteristiche tipiche delle fattispecie di commercio che sono punite piu' duramente.
Nel secondo caso, invece, abbiamo un soggetto, minorenne, che invia la propria immagine in atteggiamenti sessuali ad altro soggetto, poco importa se minorenne o meno.
Questa condotta, che molti adolescenti vivono come un indice di liberta', integra invece una fattispecie delittuosa.
Essa infatti e' punita, anche se in modo piu' lieve, dallo stesso articolo 600 ter c.p..
Tra le ragioni di questa scelta vi e', sicuramente, il riconoscimento di una non adeguata maturita' del minore nella scelta di sfruttamento della propria immagine e , di conseguenza, una maggiore esigenza di tutela della sua integrit' psico fisica e del corrett sviluppo sessuale.
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