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PMA: QUALI OBBLIGHI E DIVIETI SORGONO VERSO IL NASCITURO?

Writer's picture: Avv. Camilla FascioloAvv. Camilla Fasciolo

Da qualche giorno stiamo affrontando il tema della legislazione sulla procreazione medicalmente assistita in Italia.

a dare il via a quetso filone è stata sicuramente la sentenza del Tribuanle di Santa Maria Capua Vetere che ha riconosciuto la correttezza dell'impianto degli embrioni crioconservati pur essendo intervenuta la separazione tra le parti.

E dunque è legittimo chiedersi: quali sono i limiti e gli obblighi che sorgono verso il nascituro?

La legge 40/2004 ci informa che il consenso è revocabile fino al momento della fecondazione dell'ovulo: trascorso questo tempo, non è più necessaria la richiesta di consenso al trasferimento del partner maschile, sul quale infatti sorge l'obbligo di riconoscere il nascituro.

Dunque, con il completo della procedura di fecondazione, il partner maschile non potrà poi in seguito rifiutarsi di riconoscere il nascituro.

Cosa succede invece se il partner maschile decede?

Va precisato che tra i requisiti che la L. 40/2004 pone vi è l'esistenza in vita di entrambe le parti.

Ciò appare piuttosto in contraddizione con quanto stabilito poco sopra, secondo cui in caso di fine dell'unione sia possibile impiantare comunque l'embrione fecondato, mentre in caso di premorte di una delle parti no.

Ma, invero, va riconosciuto che esistono pronunce di merito (ex multis, Tribunale di Lecce 2016) che, a seguito di ricorso ex art 700 cpc, hanno riconosciuto il diritto all'impianto anche alla vedova.


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