Le vicende della vita possono essere le più molteplici e può capitare che ci si trovi nelle più diverse situazioni.
Una, neanche troppo infrequente, è quella in cui, all'interno di una coppia, un figlio possa essere biologicamente solo di un genitore e che l'altro, affiancato nell'educazione e nella crescita, senta la necessità di regolare la propria posizione.
Questa ipotesi rientra nei casi di adozione particolari di cui all'art 44 L. 184/83, che differenzia il caso in cui il genitore biologico non convivente sia o meno in vita.
Qualora, infatti, questi non fosse più in vita, la procedura sarebbe limitata all'istanza davanti al Tribunale dei Minori, in quanto non sarebbe richiesto neppure il nulla osta dei parenti del genitore.
Qualora, invece, questo sia ancora in vita, non potrà essere pronunciata automaticamente l'adozione, ma dovrà essere preceduta dal procedimento di decadenza della potestà genitoriale.
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