Le innovazioni che un condomino può apportare al proprio immobile vengono divise in due categorie: le modifiche proprie dell'uso della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., oppure le innovazioni, disciplinate dall'art. 1120 c.c..
Quanto alle prime, vi rientra ogni modifica che il condomino fa, a proprie cure e spese, per poter utilizzare al meglio la cosa comune. Unico limite incontrato è il rispetto della destinazione del bene, dei canoni estetici e di stabilità.
Diversamente, nella seconda categoria, rientrano tutti gli interventi necessari per il miglior godimento del bene, per i quali però è espressamente prevista l'approvazione dell'assemblea.
L'installazione di canne fumarie esterne rientra nella disciplina di cui all'art. 1102 c.c.: per giurisprudenza costante, infatti, l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edicificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino, pertanto, può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità dell'edificio e non alteri il decoro architettonico (Cass. Civ. 6341/2000).
La possibilità di installare canne fumarie esterne è perciò riconosciuta quale mera modifica, rientrante, se rispettate le prescrizioni, nell'ipotesi di cui all'art.1102 C.C., quale uso più intenso della cosa.
E quindi, vanno analizzati i requisiti che vanno rispettati per poter procedere all'installazione.
Quanto al rispetto del decoro architettonico, la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l'installazione della canna fumaria non deve andare ad incidere negativamente sul decoro dell'edificio.
Detta valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di un'eventuale impugnazione, posto che il decoro architettonico viene definito quale “estetica data dalle linee e dalle strutture ornamentali che costituiscono la natura dominante ed imprimono all'edificio una sua armoniosa fisionomia” (Cass. Civ. 2189/1981, Cass. Civ. 2313/1988, Cass. Civ. 8731/1998).
Val poi la pena di evidenziare come la Cassazione abbia altresì stabilito che “non viola il decoro architettonico che esegue i lavori se, sulla facciata, sono presenti interventi preesistenti tollerati dagli altri comproprietari e di cui non è stata richiesta l'eliminazione” (Cass. Civ. n. 14992/2012).
Va segnalato che, recentemente, la Corte di Cassazione si è altresì espressa sulla definizione di decoro architettonico.
Con l'ordinanza n. 30462 del 23.11.2018, infatti, la Terza Sezione ha stabilito che vi è alterazione del decoro se e solo se la modifica incida negativamente sull'insieme dell'edificio, senza che lo stabile abbia un particolare pregio artistico o culturale.
Posto dunque che l'installazione rispetta le linee del decoro architettonico, occorre altresì che rispetti la stabilità e la sicurezza dell'edificio.
Sul punto, si evidenzia che l'art. 5, co. 3, D.P.R. 412/1993 prevede che “gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”.
Infine, si riporta come l'installazione di una canna fumaria sul muro comune non pregiudichi il pari utilizzo del bene da parte degli altri condomini.
Accertata dunque la possibilità per il condomino di installare la canna fumaria esterna, resta da analizzare se sia necessario, o meno, acquisire l'autorizzazione dell'assemblea per detto intervento.
Nuovamente, si riporta sul punto la posizione della giurisprudenza principale.
L'installazione di una canna fumaria in aderenza al muro perimetrale, infatti, non richiede interpello o consenso degli altri condomini in quanto non lede diritti esclusivi di questi o il decoro architettonico dell'edificio (così Tribunale di Napoli, 17 marzo 1990).
Invero, lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11/2006, ha stabilito che “Il singolo condomino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, ad ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti dell’art. 1102 c.c.”.
Ed ancora, il TAR Campania, con la sentenza n. 1985/2013, ha stabilito che la legittimità di un’autorizzazione edilizia non può condizionare la gestione dei rapporti tra privati, pertanto, per la realizzazione di una canna fumaria in aderenza al muro condominiale non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea, poichè si configura come intervento riconducibile all’art. 1102 c.c.
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