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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

POSSO ISCRIVERE MIO FIGLIO AD UNO SPORT SE L'ALTRO GENITORE NON E' D'ACCORDO?



L'affidamento congiunto, che ormai da anni e' la regola in luogo di quello esclusivo, avrebbe come presupposto il dialogo tra i coniugi e l'accordo su decisioni che incidono sul progetto educativo dei figli.

Quando si tratta, dunque, di decisioni che riguardano l'educazione dei figli, i genitori dovrebbero assumerle indipendentemente dal fatto che la loro unione sia finita: devono dunque ricordare che cio' che non c'e' piu' e' l'amore tra marito e moglie e non quello verso i figli in quanto genitori, figura che ricopriranno per tutta la vita.

Dunque, rispetto alla domanda nel titolo, occorre fare uno sforzo interpretativo: se non fossimo separati, iscriverei comunque mio figlio ad uno sport, pur sapendo che l'altro genitore non e' d'accordo?

Certamente, in questo caso, sonderemmo le ragioni del parere contrario: si tratta di una attivita' eccessimente onerosa? Si tratta di uno sport che, per l'eta' e le condizioni fisiche, potrebbe essere dannoso al corretto sviluppo?

Proviamo a svolgere queste considerazioni, prima di tacciare di ostruzionismo l'altro genitore.

Dal punto di vista legale, a seguito della fine dell'unione, anche la scelta dello sport rientra in quelle scelte per cui i genitori dovrebbero discutere e prendere una decisione di comune accordo.

Nondimeno, il nodo va sciolto anche in considerazione del fatto che l'attivita' sportiva rientra tra quelle spese straordinarie al 50% previo consenso dei genitori.

Il comune accordo e' dunque il nodo dirimente.

In linea di massima, possiamo affermare che nulla vieta l'iscrizione ad una attivita' sportiva nonostante il parere contrario dell'altro genitore.

Occorre tuttavia tenere presente che, in tal caso, non si potra' certo chiedere il rimborso del 50% della spesa sostenuta.

Inoltre, va rilevato che una simile decisione e' sicuramente in contrasto con il principio dell'affidamento congiunto: ponendosi in netta direzione contraria, l'altro coniuuge ben potra' adire al giudice tutelare per rilevare l'incompatibilita' a predisporre un comune progetto educativo, esponendo anche i motivi del proprio rifiuto, che non necessariamente potrebbero essere futili.

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