I problemi di una coppia che si lascia non finiscono con il provvedimento di separazione o divorzio.
Capita, sempre piu' frequentemente, che il coniuge tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento non vi faccia fronte.
Cio' puo' avvenire per una scelta - per quanto opinabile - dello stesso obbligato, sia per un'oggettiva impossibilita' a far fronte all'impegno economico.
Negli anni, la giurisprudenza penale ha dato una significativa risposta a questa condotta, riconoscendo in essa profili di penale responsabilita'.
Chi, infatti, omette il versamento del mantenimento cui e' tenuto commette il reato di cui all'art. 570 c.p., rubricato `Violazione degli obblighi di assistenza`.
La norma non parla espressamente di omesso versamento, ma punisce chi fa venir meno alla prole o al coniuge i mezzi di sussistenza.
I fascicoli recanti questo titolo di reato affollano le aule delle Procure: si puo', infatti, facilmente affermare che e' quasi scontata la condanna a seguito di una denuncia per questo titolo di reato, ovviamente accertata la mancanza dei versamenti.
Infatti, e' copiosa la giurisprudenza che afferma che qualora l'omissione sia dovuta ad un'oggettiva impossibilita' di farvi fronte (ad esempio, a causa della perdita del lavoro) il soggetto e' comunque tenuto al mantenimento dei figli. Avrebbe, invero, potuto evitare l'insorgere del reato chiedendo la modifica delle condizioni di separazione, facendo valere il mutamento delle proprie condizioni patrimoniali e chiedendo, dunque, una diminuzione dell'assegno.
Va tuttavia segnalato che a partire dal 6 aprile prossimo entrera' in vigore l'art. 570 bis c.p..
La norma estende infatti la disciplina appena illustrata dell'art. 570 c.p. ai casi di separazione e divorzio, dando di fatto seguito a quella che e' stata, per lunghi anni, una mera prassi giurisprudenziale.
Dunque, dal 6 aprile prossimo, che omettera' di versare il mantenimento cui e' tenuto a seguito di separazione e divorzio incorrera' nelle stesse pene previste dall'art. 570 c.p., ossia di un anno di reclusione e la multa da 103 a 1032 Euro.
Non vi e', dunque, una rivoluzione copernicana riguardo al perseguimento di simili condotte.
Viene, invece, da chiedersi quale sia la sorte per un comportamento simile tenuto in una coppia di fatto.
Il genitore che non contribuisca al mantenimento del figlio avuto fuori dal matrimonio sicuramente configurera' il reato di cui all'art. 570 c.p., ancor piu' se la regolamentazione di un simile rapporto risulta da un provvedimento del tribunale.
Viene dunque da chiedersi perche' il legislatore non abbia incluso anche questa ipotesi tra quelle della nuova norma.
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