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QUALI CONSEGUENZE PER IL GENITORE CHE NON RISPETTA GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE?


In un procedimento di separazione o divorzio, il compito dell'avvocato non termina con la pubblicazione della sentenza.

Prescindendo dai casi, infatti, in cui le divergenze tra coniugi sono basate su diversi progetti educativi (per cui, invero, sarebbe opportuno l'intervento di altro professionista), l'avvocato può essere chiamato a tutela del genitore che subisce il mancato rispetto degli accordi.

E, così, dunque, può essere chiamato a tutelare un genitore che non percepisce l'assegno di mantenimento stabilito, oppure quello che non riesce a vedere e frequentare i figli per ostracismo del genitore collocatario.

Ebbene, va premesso che sicuramente quando il problema riguarda questioni economiche come la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, si potrà agire per il recupero coatto delle somme, nonchè, penalmente, per il reato di cui all'art. 570 c.p.

Ma bisogna altresì sapere che condotte ostative possono subire, aldilà della loro rimozione, anche una sanzione.

In primis, infatti, possono avere una rilevanza penale ai sensi dell'art. 388 c.p. (mancata esecizione dolosa di un provvedimento de giudice).

Tuttavia, pochi sono a conoscenza che queste condotte sono perseguibili e sanzionabili anche in sede civile.

L'art. 709 ter c.p.c., infatti, oltre a prevedere che i contrasti tra coniugi possono essere risolti dal Giudice tramite ricorso, al secondo comma prevede altresì che lo stesso giudicante possa "In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitori inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende"

E, dunque, tramite la disposizione dell'art. 709 ter c.p.c. è possibile ottenere un provvedimento ogni volta in cui, in cui in merito all’esercizio della responsabilità sui figli minori o al loro affidamento, sorgano controversie tra i genitori, uno dei due si renda responsabile di gravi inadempienze, uno dei due contesti all’altro il compimento di atti che arrecano pregiudizio alla prole.

I casi più frequenti esaminati dalla giurisprudenza riguardo l'art. 709 ter c.p.c. riguardo l'ostacolo al diritto di visita da parte del genitore collocatario e/o da parte dello stesso non collocatario, nonchè la sottrazione del genitore tenuto alla corresponsione delle spese straordinarie.

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